ESCLUSIVO: il “libro bianco” della Difesa (firmato Pinotti, Mosca Moschini e Graziano)
Domani il Consiglio dei Ministri si vedrà sottoposta la realizzazione del sogno di Pietro Badoglio: tutto il potere al Generalissimo (a quando Maresciallo d’Italia?) Claudio Graziano, attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Non se ne è accorto quasi nessuno, ma c’è un sotterfugio per scavalcare gli eventuali rilievi del Parlamento. Lo ha messo a punto con le sue “teste d’uovo” la ministra della Difesa Roberta Pinotti. Il piano è questo: far approvare un articolato-capestro, immediatamente esecutivo.
Si tratta del capo primo, un agglomerato di varianti all’attuale codice dell’ordinamento militare, che oltre ad eliminare i pesi e i contrappesi funzionali di garanzia, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa poteri megagalattici anche sotto l’aspetto tecnico-amministrativo. Un paio di esempi per tutti (perché ce ne sono molti altri). Primo: presiederà lui tutte le commissioni di avanzamento da Generale a una stella o Contrammiraglio in su. Secondo: l’apertura all’arrivo di civili (anche non titolati) in posizioni di vertice come il Segretariato Generale e la Direzione Armamenti. Non male, eh?
Considerata la tendenza, tutta italiana, a organizzarsi in cordate (e come la cronaca costantemente ci ricorda in logge più o meno segrete) le modifiche al codice dell’ordinamento militare e il disegno di legge applicativo del “Libro Bianco” stanno destando allarme, inquietudine e malumore in tutte le Forze Armate. Perché chi sarà in grado di condizionare il Capo di Stato Maggiore della Difesa finirà per controllare tutto l’apparato delle stellette, comprese le carriere e i vertici delle Forze Armate per decenni. E tutto, appunto, senza contrappesi.
Gli stravolgimenti organizzativi del “Libro Bianco” messo a punto da Roberta Pinotti e dal fido Claudio Graziano, con la supervisione e l’autorevole imprimatur dal Quirinale dell’onnipresente Segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Generale Rolando Mosca Moschini, causeranno una paralisi organizzativa in grado di far impallidire la pur pesante burocrazia attualmente esistente. Ed era proprio l’ultima cosa di cui ci fosse bisogno in un periodo così difficile per la sicurezza nazionale.
Ma vediamo cosa dice davvero il “Libro Bianco” della Difesa che domani il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (ma qualcuno lo ha avvisato del trabocchetto ideato da Pinotti-Mosca Moschini-Graziano?) si troverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
La nostra testata lo fornisce in esclusiva a tutti gli interessati:
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Disegno di legge recante ” Riorganizzazione dei vertici del Ministro della Difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale del Ministero della difesa, per la riorganizzazione del sistema della formazione , nonché in materia di semplificazione normativa dell’ordinamento militare.
Capo I
Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture
Art. l
Ministro della difesa
Al fine di adeguare alle esigenze di sicurezza internazionale e di difesa gli strumenti per l’esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della Difesa, al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1°, comma l:
l) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) emana le direttive in materia di politica militare, di politiche industriali , di sviluppo e impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività in formativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
”d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale della Difesa.
dopo la lettera d) è inserita la d-bis) predispone, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, di cui all’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa.
b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Art. 14. Uffici di diretta collaborazione con la Ministra. – l. La Ministra della difesa si avvale, per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli da I a I 3, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, anche per la definizione degli obiettivi l’ elaborazione delle politiche per l ‘indirizzo del ministero e la valutazione della congruenza dei risultati, nonché della qualità e dell’impatto della regolamentazione adottata.
La Ministra della Difesa può essere coadiuvata da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l’artico lo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Gli uffici e l’incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento.
e) dopo l’articolo 18 , è inserito il seguente :
Art. 18-bis. Organismo indipendente di Valutazione della performance. – I . L’Organismo indipendente di valutazione della performance è disciplinato dal regolamento in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150.
2 . Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell’Organismo indipendente di valutazione della performance ai sensi dell’articolo 8, comma I, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 286.
d) all’articolo 536 :
l ) al comma 3, la linea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
‘3. I programmi relativi al mantenimento e al rinnovamento delle capacità operative delle Forze armate sono approvati:
a) con legge di spesa pluriennale, a norma dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, 196 , per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa , se relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. All’atto della presentazione del disegno di legge di cui al comma 3, lettera a), il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l’elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.
Art. 2
Vertici militari
l . Al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento milita re, una maggiore integrazione interforze e l’effettiva unicità di comando, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
3) al Direttore nazionale degli armamenti è responsabile per la logistica sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa.
h) all’ articolo 26, comma I :
I ) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e della direzione unitaria della formazione;
2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti :
‘a-bis) predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari ;
a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone la direzione al Vice Co mandante delle operazioni nel caso di attività interforze oppure ai Capi di stato maggiore di Forza armata o al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi inter forze o di singola Forza armata;
e) all’articolo 27, il comma I è sostituito dal seguente:
Il Capo di stato maggiore della difesa. per l’esercizio delle sue attribuzioni dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento.
d) dopo l’ articolo 27, è inserito il seguente:
Art. 27-bis. Configurazione della carica di Vice Comandante per le operazioni – l. li Vice Comandante per le operazioni:
è comandante del Comando operativo di vertice interforze, di cui all’ articolo 29 ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo; dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell’ esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali; esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all’ impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni inter forze e multi nazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate;
e) l’ articolo 28 è sostituito dal seguente:
Art. 28. Comitato di vertice delle Forze armate – I . (I Comitato di vertice delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede, e ne fanno parte i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il Segretario generale della difesa ed il Vice Comandante per le operazioni.
Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitata mente ai compiti militari dell’Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, per il Segretario generale della difesa nonché per il Vice Comandante per le operazioni.
Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento.
All’ articolo 29:
I) il comma 1 è sostituito dal seguente:
Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa e retto dal Vice Comandante per le operazioni, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali. Per l’esercizio di tali funzioni si avvale dei Comandi operativi delle Forze armate.
2) il comma I-bis è abrogato;
All’ artico lo 88, comma I :
le parole ‘ terrestri , navali e aeree” sono soppresse;
dopo le parole “vie di comunicazione marittime e aeree” sono inserite le seguenti: ‘, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di propria competenza”;
h} all’ articolo 102, dopo il comma I, è inserito il seguente:
I -bis). il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.
i} all’ artico lo 112, dopo il comma I, è inserito il seguente:
“1 -bis). H Comando in capo della Squadra navale esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni navali di interesse della forza armata e con le esercitazioni cd operazioni eventualmente delegate.
I) all’ articolo 143, il comma I è sostituito dal seguente:
” l. TI Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni aeree d’interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.
m) all’ articolo 164:
I ) al comma l, lettera e), la parola “operativo” è soppressa;
2) al comma 5, dopo le parole ” il Segretariato generale della difesa” sono inserite le seguenti: “e la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.
Art. 3
Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica
Al fine di assicurare l’unitarietà nell’ esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 , n. 66, e successive modificazioni , sono apportate le seguenti modificazioni:
– dopo l’ articolo 31, è inserita la seguente sezione: Sezione Il-bis – Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica , organi e strutture dipendenti.’
– nella Sezione II-bis, come inserita dalla lettera a) del presente comma, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 31 – bis. Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica. – l. li Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica: è scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militar e con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili delle giuri s dizioni superiori, gli avvocati dello Stato della [V classe di stipendio, i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, i professori ordinari nei settori scientifico-disciplinari del diritto costituzionale del diritto pubblico, del diritto internazionale, del diritto dell’economia e dell’economia aziendale, nonché fra esterni all’amministrazione in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati nel regolamento; è nominato, ai sensi dell’artico lo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 mar.lo 2001, n. 165, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
e) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l’attuazione delle politiche industriali della difesa della sicurezza e dell’aerospazio, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d’ interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.
Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza per impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.
Art. 31-ter. Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.
Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:
– risponde al Ministro dell’attuazione delle direttive in materia di politica industriale d’interesse della Difesa;
– predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all’area industriale, pubblica e privata. di interesse della Difesa;
– predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia cli sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa da sottoposte all’approvazione del Ministro;
– è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare , dell’organizzazione e del funzionamento dell’area tecnico -industriale della Difesa;
– è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d’arma;
– è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità;
Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico- scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 31-quater. Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica. – l. Dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica per l’esercizio delle sue attribuzioni dipendono:
- il Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militar e con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, qualora il Direttore nazionale degli arma menti e responsabile per la logistica sia civile, oppure scelto tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato della IV classe di stipendio , i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, i professori ordinari nei settori scientifico-disciplinari del diritto costituzionale, del diritto pubblico , del diritto internazionale , del diritto dell’economia e dell’economia aziendale, nonché fra esterni all’amministrazione in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati nel regolamento, qualora il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica sia militare;
il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, appartenenti a Forza annata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare; - la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
- l’ Ispettorato generale della sanità;Art. 31-quinquies. Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture. – l. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:
- attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica;
- ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;e) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operatiLa Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:
– la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l’ acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d’ arma, l ‘ innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l’ attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
– il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l’alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento inefficienza, trasporti, infrastrutture commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.
Per lo svolgi mento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.
All’articolo 44, comma l, le parole ” Presso il Segretariato generale della Difesa”, sono sostituite dalle seguenti: ” Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.
All’ articolo 47:
al comma l ), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento.
e) all’articolo 54, comma 2, lettera e:). il numero 3) è sostituito dal seguente: ”3 ) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;” ;
J) all’artico lo 57, comma 4, lettera e), il numero 3) è sostituito dal seguente: ” 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;” ;
all’articolo l05, il comma l è sostituito dal seguente:
‘ l. Fermo quanto previsto dall’articolo 31-ter, comma I , lettera ./), l ‘ organizzazione logistica dell’ Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell’Esercito italiano, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Esercito.”;
all’articolo l l3 , il comma I è sostituito dal seguente:
‘ l. Fermo quanto previsto dall’articolo 31-ter , comma l , lettera./), l’organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata.”;
all’ articolo 145, il comma l è sostituito dal seguente:
·I. Fermo quanto previsto da l!’ artico lo 3 l -t er, comma I, lette ra.f), il Co mando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di sta to maggiore dell’ Aero nautica militare, costituisce i l vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata.”;
All’ articolo 282, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘ a) Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
agli artico li 306, comma 4, 307, comma I O, alinea e lettere a) e b), 324, comma I e 357, comma I , le parole ”del Segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti : della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica ” ;
all’artico lo 909 , comma 2. la lettera e:) è sostituita dalla seguente:
‘ e) il Diretto nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
all’articolo I comma 3, le parole ” Segretario generale del Ministero della difesa sono sostituite dalle seguenti: ” Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica :
all’ artico lo I 378, comma I:
I ) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
‘ e) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica se militare. nei confronti del personale militare dipendente dell’arca tecnico – industriale o al sostituto di cui all’ artico lo 31-bis, comma 2;”
2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
“e-bis) al direttore militare più elevato in grado di cui all’articolo 40, comma 2, per il -personale militare dipendente dall’area tecnico-amministrativa.”;
all’articolo 1380 , comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
” d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto, nonché gli ufficiali in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica o del Segretario generale; ” ;
all’articolo 2190, comma 2, le parole “dal Segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti:
‘dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.
Art. 4
Segretario generale della difesa
Al fine di rimodulare l’ ambito delle funzioni tecnico-amministrative in coerenza con il nuovo assetto delle funzioni strategico- militari e di supporto alle forze, nell’ ottica del conseguimento di una maggio re efficacia dell’azione amministrativa , al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) l’ articolo 40 è sostituito dal seguente:
‘ 40. Configurazione della carica di Segretario generale della difesa. – 1. Il Segretario generale della difesa:
a) è scelto fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato della [V classe di stipendio, i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonché fra i professori ordinari nei settori scientifico – disciplinari del diritto costituzionale e del diritto pubblico;
h) è nomina to, a i sensi dell’artico lo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 , su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
e) dipende direttamente dal Ministro della difesa e acquisisce dal Capo di stato maggio re della difesa le esigenze dell’area tecnico-operativa ed in particolare gli indirizzi in tema di contenzioso sull’impiego del personale.
il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato in grado.
b) l’ articolo 41 è sostituito dal seguente :
Art. 41. Attribuzioni del Segretario generale della difesa – I . Il Segretario generale della difesa:
è responsabile , nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell’organizzazione e del funzionamento dell’area tecnico – amministrativa della Difesa e, in particolare , assicura:
I) il coordinamento dell’azione amministrativa;
la gestione del contenzioso della Difesa e l ‘attività di consulenza giuridica , fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione;
la gestione delle risorse umane, fatte salve le co mpetenze in materia di impiego;
4 ) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;
può delegare competenze nell’ area tecnico-amministrativa a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato. assunto con contratto a tempo e nominato ai sensi dell’articolo I 9 del decreto legislativo 30 marzo 200 I. n. 165, previa designazione del Segretario generale medesimo.”
Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate nel regolamento. ” ;
c) l’ articolo 42 è sostituito dal del seguente:
Art. 42. Organi di supporto del Segretario generale della difesa – I. !I Segretario generale della difesa per l’esercizio delle proprie attribuzioni:
ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;
dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento .” ;
dopo l’articolo 42, la ‘Sezione lI-Segretariato generale della difesa ” è soppressa ed è inserito il seguente capo: ·’Capo IV-bis – Registro nazionale delle imprese”;
l’articolo 43 è abrogato;
j) all’ articolo 18, comma I , le parole ”del Ministro della difesa” sono sostituite dalle seguenti: del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa”.
Art. 5
Comando per la formazione interforze e polo per l’alta formazione e la ricerca
Al fine di conseguire l’ obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al decreto legislativo 15 ma rzo 2010 , n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l’ art ico lo 29, è inserito il seguente:
‘Art. 29-bis. Comando della formazione interforze . il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e comando della formazione interforze e della ricerca.
Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Dife
li Comandante della formazione interforze assume anche l’incarico di presidente del Centro alti studi della ”
all’articolo 214, comma l , dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e-bis) g li istituti di alta formazione degli ufficiali delle Forze armate;”;
e) al lib ro primo, titolo VI, capo Il[, la rubrica della Sezione II ” Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali” è sostituita dalla seguente: ‘istituti di formazione superiore e di alta formazione per ufficiali” ;
d) l’articolo 224 è sostituito dal seguente:
Art. 224. Istituti di formazione superiore – l. La formazione superiore degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:
a) Scuola di applicazione e istituto di studi militari dell’Esercito italiano
h) Istituto di studi militari marittimi;
e) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Scuola ufficiali carabinieri.”;
dopo l’ articolo 224 è in se rito il seguente :
Art. 224-bis. Istituti di alta .formazione e polo per l’alta .formazione e la ricerca – I. L’alta formazione degli ufficiali è affidata ai seguenti istituti:
a) Istituto a lt i studi della difesa;
h) Istituto superiore di stato maggiore interforze.
Gli istituti, di cui al comma I, e il Centro militare di studi strategici costituiscono il polo per l’alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa.”.
Art..6
Ispettorato generale della sanità militare
Al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un’ ottica di ottimizzazione dell’ esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice dell’ ordinamento milita re di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 188 è sostituito dal seguente:
Art. 188. Organi centrali – Sono organi centrali della sanità militare:
l’ Ispettorato generale della sanità militar e, posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, che costituisce l’ organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa in materia sanitaria e rappresenta il vertice sanitario interforze;
il Collegio medico-legale.
l’Ispettorato generale della sanità militare:
emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;
è l’organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;
e) è responsabile per l’ implementazione dlle norme nazionali in materia di sanità.
Nell’ambito della struttura ordinativa dell’Ispettorato generale della sanità militare posso no esse re istituite una o più commissioni mediche di secondo Ciascuna commissione è presieduta dall’ Ispettore Generale della sanità militare , ovvero da un ufficia le superiore suo delegato.
Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, di cui almeno uno della stessa Forza Armata di appartenenza dell’ interessato , nominati dall’Ispettore Generale della Sanità Militare; detti membri sono scelti fra gli ufficia li in se rv1z10 presso l’ Ispettorato genera le della sanità militar e o presso altre strutture sanitarie
La Commissione medica di secondo grado esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessa ti av verso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata -diversi dalle commissioni mediche di cui all’articolo l i giudizi della commissione sono definitivi.” ;
b) all’articolo 9 I:
l) al comma I:
I.I ) alla lettera a), le parole “all’articolo 187” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 188 , comma 2″;
1.2) alla lettera b}, le parole ”svolti dagli enti sanitari” sono sostituite dalle seguenti: ·’d i sanità operativa di competenza degli enti sanita ri” ;
al comma 3, i periodi secondo e terzo sono soppressi;
i co m mi 4 e 4-bis sono abrogati;
e) all’articolo 192, comma 2, le parole ” de l Ca po di stato maggiore della di fesa ‘” sono sostituite dalle seguenti:’ ‘ del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura il funzionamento”;
all’articolo I 94, comma I , le parole ‘da llo Stato maggiore della difesa” sono sostituite dalle
seguenti:’ ‘dall’Ispettorato generale della sanità militare” ;
all’articolo 195, dopo il comma L è inserito il seguente:
‘ I – bis. L’organizzazione di tali strutture, poste alle dirette dipendenze dell’Ispettorato generale della Sanità, è devoluta ad apposita regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio.”.
Art. 7
Revisione delle commissioni per [ ‘avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale
Al fine di razionalizzare, in senso riduttivo e nell’ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze, l’assetto delle commissioni che esprimono i giudizi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze annate con grado dirigenziale, rimodulandone altresì la competenza, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 165, comma 3:
l) le parole “vice presidente della commissione di vertice” sono sostituite dalle seguenti: ·’vice presidente della commissione unica interforze”;
2) le parole ·’delle commissioni di vertice” sono sostituite dalle seguenti: ”della commissione”;
all’articolo 1034, comma I:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti;”;
2) alla lettera b), le parole ‘·generale di brigata”‘ sono sostituite dalla seguente: ·’colonnello”;
e) all’articolo 1035, comma l, le parole “Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione unica interforze”;
d) l’articolo I036 è sostituito dal seguente:
”Art. 1036. Commissione unica interjòrze. – I. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti, è così composta:
a) per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare:
l) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
Capodistato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
Sottocapo di stato maggiore della difesa;
Vice comandante per le operazioni;
Comandante della formazione interforze;
Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di vertice dell’organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di vertice dell’organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di vertice dell’organizzazione formaliva della For.r.a annata a cui appartiene il valutando;
il generale di corpo d’annata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri I), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;
per l’Arma dei carabinieri:
Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
Comandante generale dcli’ Arma dei carabinieri, vice presidente;
Sottocapo di stato maggiore della difesa;
4) i generali di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri.
Se alcuno dei membri di cui al comma I, lettera a), numeri 7), 8), 9) e IO), riveste un grado inferiore a generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d’armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell’ ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui ai numeri
2) 3), 4), 5), 6) e l l).
In caso di assenza o di impedimento del Capo di stato maggiore della difesa, assume la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando ovvero il Comandante generale
il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica , se civile , ovvero per l’ Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi da essi dipendenti;
l’ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con maggiore anzianità nel grado appartenente ai ruoli del servizio permanente, rispettivamente, dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo , del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, delle Armi del!’ Aeronautica militare, del Corpo del genio aeronautico,
‘ Art. I 041. Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento. – I. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all’articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza annata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.
Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:
il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell’area tecnico-operativa;
il diretto re militare di cui all’ artico lo 40, comma 2, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi dell’area centrale tecnico-amministrativa.” ;
}) all’articolo 1061, comma 5, dopo le parole ” previo parere favorevole’ ‘ sono inserite le segue nt i: ·’, a seconda del grado rivestito dall’ ufficiale, della Commissione unica interforze ovvero”;
all’articolo I 064 , dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
”3-bis. Per l’ approvazione degli elenchi e delle graduatorie, nonché per il corretto esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma I , il Ministro può avvalersi di una commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento. La commissione riferisce al Ministro in ordine agli accertamenti svolti entro trenta giorni deco1Tenti dalla data di conferimento dell’incarico.
3-ter. La commissione di cui al comma 3-bis è costituita da tre membri individuati ai sensi
dell’articolo 984-bi s.”;
all’articolo I 069, il comma 2 è sostituito dal seguente:
–2. Sulla proposta corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la
Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti. la Commissione superiore di avanzamento. se si tratta di ufficiale con il grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti. ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado.”.
CAPO II
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale del Ministero della difesa, per la riorganizzazione del sistema della formazione, nonché in materia di semplificazione normativa dell’ordinamento militare.
Art. 8
Delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate
Al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un’ effettiva integrazione inter forze e una marcata standardizzazione organizzativa e d’impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità ad operare in contesti multinazionali complessi anche ad elevata intensità , il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevede re, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare , di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime, misure di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:
1) la direzione unitaria , salvaguardando le specificità di ogni Forza armata anche attraverso l’ istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell’organizzazione;
2) la riduzione dei livelli gerarchici e l’ unificazione delle competenze eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpando le unità e le strutture che svolgo no le medesime funzioni;
prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell’ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggio re della difesa, quale organo tecnico- militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell’impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui sia necessaria ina sola forza armata cui è necessaria una sola forza armata armata componente ricorrendo all’istituto della delega; assicurando il principio dell’unicità
e) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggio re delle forze armate e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nella generazione e nell’approntamento delle forze terrestri navali e aerospaziali, anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione di valori, specificità e professionalità e regolandone il ruolo di consulenza a livello strategico – milita re nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;
prevedere misure organizzati ve e ordinative volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l’ effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l’eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;
prevedere le misure necessarie ad e le vare i livelli di integrazione delle capacità operative nazionali con quelle delle forze delle organizzazioni internazionali di riferimento, e della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l’allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, nonché potenziando le capacità di prevenzione dei conflitti rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione post conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza.
prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità , proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;
prevedere ulteriori misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo ‘livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del oro del personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali della Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;
prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l’accorpamento, l’integrazione e l’unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico territoriale;
prevedere misure di revisione dell’assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri
Art. 9
Delega per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa
Al fine di rimodulare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il modello professionale delle Forze armate, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare e civile del Ministero della difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere una rimodulazione del modello professionale, di cui all’articolo 798-bis del codice dell’ordinamento militare, da conseguire entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 244, che, ferma restando l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall’articolo 798 del codice dell’ ordinamento militare, comporti una composizione deHe Forze armate caratterizzata da un’ampia base operativa, un significativo contingente di quadri intermedi e una dirigenza relativamente contenuta;
coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del codice dell’ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di adeguamento degli organici;
e) prevedere l’abbassamento dell’età massima per la partecipazione ai concorsi per l’ accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, non complessivamente superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l’ accesso alle misure di reinserimento lavorative minime, e un’eventuale seconda e ultima rafferma, anch’essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;
d) prevedere che l’accesso ai ruoli complementari e di supporto degli ufficiali avvenga per un periodo di ferma prefissata, con successiva selezione entro aliquote annualmente determinate del personale destinato alla prosecuzione del rapporto;
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più -decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere che, nell’esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le .peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecniço-professionale;
prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l’affidamento della formazione tecnico professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
prevedere l’unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo – addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;
prevedere l’adozione di un sistema unitario di formazione permanente , adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli standard internazionali, nell’ ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all’interno di sistemi integrati multinazionali , anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell’Unione europea;
prevedere specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;
percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all’estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;
ampliare l’offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;
prevedere l’accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un’ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di una elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;
prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all’impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative.
Art. 11
Procedimento comune per l’esercizio delle deleghe e delega in materia di semplificazione normativa
I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e I O, sono adottati, ne l rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
prevedere che, nell’esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale;
prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l’affidamento della formazione tecnico professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;
prevedere l’unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo – addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;
prevedere l’adozione di un sistema unitario di formazione permanente , adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli standard internazionali, nell’ ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all’interno di sistemi integrati multinazionali , anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell’Unione Europea;
prevedere:
specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;
percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all’estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;
ampliare l’offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;
prevedere l’ accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un’ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di una elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;
prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all’impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative.
Art. 11
Procedimento comune per l’esercizio delle deleghe e delega in materia di semplificazione normativa
I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e I O, sono adottati, ne l rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell’economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessa ti, previa intesa in sede di conferenza unificata, di cui all’artico lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1 9 9 7, n. 281, e successive modificazioni, per le mate rie di competenza, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindaca li, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti so no adotta ti anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l’ adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma I , il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive agli stessi decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi l e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dalla presente legge e sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66, ai sensi dell’articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, ovvero tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.
In conformità all’artico lo 17, comma 2, della legge 3 I dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai comm i l e 2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo contestualmente o successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le oc correnti risorse finanziarie . In questo caso, il termine per l ‘adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.
Le risorse derivanti da eventuali minori esigenze di spesa conseguenti all’adozione dei decreti legislativi di cui ai co mmi l e 2 sono destinate prevalentemente al finanziamento delle misure intese ad agevola re il reinserimento nel mondo del la voro del personale militare di cui all’artico lo 9, comma I , lettera n).
Entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più regola menti ai sensi dell’articolo 17, co mm a 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per ridefinire in riduzione le disposizioni normative di rango primario, attraverso l’ individuazione, nell’ ambito della disciplina delle materie e dei settori di cui l’ ordinamento militare si compone, dei principi generali, delle disposizioni relative a materie coperte da riserva di legge , anche relativa, e delle altre disposizioni delle quali è necessario il mantenimento all’ interno del codice dell’ordinamento militare per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, con conseguente delegificazione e inclusione nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento mili tare di cui a l decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 90, di quelle aventi natura e finalità attuative ovvero di mero dettaglio.