ESCLUSIVO: il “libro bianco” della Difesa (firmato Pinotti, Mosca Moschini e Graziano)

ESCLUSIVO: il “libro bianco” della Difesa (firmato Pinotti, Mosca Moschini e Graziano)

09 febbraio 2017

Domani il Consiglio dei Ministri si vedrà sottoposta la realizzazione del sogno di Pietro Badoglio: tutto il potere al Generalissimo (a quando Maresciallo d’Italia?) Claudio Graziano, attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Non se ne è accorto quasi nessuno, ma c’è un sotterfugio per scavalcare gli eventuali rilievi del Parlamento. Lo ha messo a punto con le sue “teste d’uovo” la ministra della Difesa Roberta Pinotti. Il piano è questo: far approvare un articolato-capestro, immediatamente esecutivo.

Si tratta del capo primo, un agglomerato di varianti all’attuale codice dell’ordinamento militare, che oltre ad eliminare i pesi e i contrappesi funzionali di garanzia, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa poteri megagalattici anche sotto l’aspetto tecnico-amministrativo. Un paio di esempi per tutti (perché ce ne sono molti altri). Primo: presiederà lui tutte le commissioni di avanzamento da Generale a una stella o Contrammiraglio in su. Secondo: l’apertura all’arrivo di civili (anche non titolati) in posizioni di vertice come il Segretariato Generale e la Direzione Armamenti. Non male, eh?

Considerata la tendenza, tutta italiana, a organizzarsi in cordate (e come la cronaca costantemente ci ricorda in logge più o meno segrete) le modifiche al codice dell’ordinamento militare e il disegno di legge applicativo del “Libro Bianco” stanno destando allarme, inquietudine e malumore in tutte le Forze Armate. Perché chi sarà in grado di condizionare il Capo di Stato Maggiore della Difesa finirà per controllare tutto l’apparato delle stellette, comprese le carriere e i vertici delle Forze Armate per decenni. E tutto, appunto, senza contrappesi.

Gli stravolgimenti organizzativi del “Libro Bianco” messo a punto da Roberta Pinotti e dal fido Claudio Graziano, con la supervisione e l’autorevole imprimatur dal Quirinale dell’onnipresente Segretario del Consiglio Supremo di Difesa, Generale Rolando Mosca Moschini, causeranno una paralisi organizzativa in grado di far impallidire la pur pesante burocrazia attualmente esistente. Ed era proprio l’ultima cosa di cui ci fosse bisogno in un periodo così difficile per la sicurezza nazionale.

Ma vediamo cosa dice davvero il “Libro Bianco” della Difesa che domani il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni (ma qualcuno lo ha avvisato del trabocchetto ideato da Pinotti-Mosca Moschini-Graziano?) si troverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

La nostra testata lo fornisce in esclusiva a tutti gli interessati:

***
Disegno di legge recante ” Riorganizzazione dei vertici  del Ministro  della Difesa  e  delle  relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate,  per  la rimodulazione del modello professionale e in materia di  personale  del Ministero della difesa,  per la riorganizzazione  del  sistema  della  formazione ,  nonché   in  materia  di   semplificazione   normativa dell’ordinamento militare.

Capo I
Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture

Art. l

Ministro della difesa

Al fine di adeguare alle  esigenze   di sicurezza  internazionale e  di difesa  gli  strumenti  per l’esercizio  della  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  del  Ministro della Difesa,  al  codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66, e  successive  modificazioni, sono  apportate le seguenti  modifiche:

a) all’articolo 1°, comma l:
l) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) emana le direttive in materia di politica militare,  di politiche  industriali ,  di  sviluppo  e  impiego dello strumento militare, di politiche per il personale, di attività in formativa e di sicurezza nonché di attività tecnico-amministrativa;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

”d) approva  la  pianificazione generale e operativa interforze con  i conseguenti  programmi  tecnico-finanziari nonché la strategia di sviluppo tecnologico e industriale della Difesa.

dopo la lettera d) è inserita la d-bis) predispone, di  concerto  con  i  Ministri  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  dello  Sviluppo economico, il disegno di legge di spesa  pluriennale,  di  cui all’articolo  30  della  legge  31 dicembre 2009,  n.  196 , per il finanziamento  sessennale  dei  programmi di  interesse  della  Difesa.

b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Art.  14.  Uffici di diretta collaborazione con la Ministra.  –  l.  La Ministra della difesa si avvale,  per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli da I  a I 3,  ai  sensi dell’articolo  14, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto   e  di  raccordo   con  l’amministrazione, anche per   la  definizione   degli  obiettivi l’ elaborazione delle politiche per  l ‘indirizzo del ministero  e  la  valutazione della congruenza dei risultati, nonché della qualità e dell’impatto della regolamentazione adottata.

La Ministra    della    Difesa     può    essere    coadiuvata   da  un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di  diretta  collaborazione ai  fini dei  rapporti  di carattere  politico­-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l’artico lo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Gli uffici e l’incarico di cui al presente articolo sono disciplinati dal regolamento.

e) dopo l’articolo 18 , è inserito il seguente :

Art.    18-bis.    Organismo   indipendente   di   Valutazione    della   performance.   –     I .  L’Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  è  disciplinato   dal  regolamento   in  attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150.

2 . Il Ministro della difesa si avvale del supporto dell’Organismo indipendente di valutazione della performance ai sensi  dell’articolo  8,  comma  I,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999 , n. 286.

d) all’articolo 536 :

l ) al comma 3, la linea e la lettera a)  sono sostituiti dai seguenti:

‘3. I programmi relativi al mantenimento e al rinnovamento delle capacità operative delle Forze armate sono approvati:

a) con legge di spesa  pluriennale,  a norma dell’articolo 30 della legge  31 dicembre  2009,    196 ,  per il  finanziamento sessennale dei programmi di  interesse della Difesa , se  relativi ad ammodernamento e  rinnovamento  dei  sistemi  d’arma,  delle opere,  dei  mezzi e  dei  beni  direttamente  destinati  alla difesa  nazionale  a  connotazione strategica;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All’atto della presentazione del disegno di legge  di  cui  al comma  3,  lettera  a),  il  Ministro della difesa  illustra  al  Parlamento  il  quadro  generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze  armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l’elenco dei programmi  in  corso  e  il  relativo  piano  pluriennale  di  programmazione  finanziaria, indicante  le risorse  assegnate a  ciascuno di essi.

Art. 2

Vertici militari

l .  Al  fine  di  garantire  il  migliore  esercizio  della   funzione   di  direzione   strategico-militare assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento milita re, una maggiore integrazione interforze e l’effettiva unicità di comando, al decreto legislativo  15  marzo 2010,  n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ articolo 25, comma 2, lettera b), il numero  3) è sostituito dal seguente:

3) al Direttore nazionale degli armamenti è responsabile per la  logistica sia  se  militare sia  se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa.

h) all’ articolo 26, comma I :

I ) la lettera a)  è sostituita dalla seguente:

‘a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze armate, nonché della logistica, a  eccezione  di  quella di  supporto  diretto alle unità operative,  e  della direzione unitaria della formazione;

2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti :

‘a-bis) predispone, sentiti  i  Capi  di  stato  maggiore  di   Forza  armata  e  il  Comandante  generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa e definisce  i conseguenti programmi tecnico-finanziari ;

a-ter) esercita le funzioni di comando inerenti alle operazioni, nonché alle esercitazioni interforze e multinazionali, eventualmente delegandone  la direzione al  Vice  Co mandante delle operazioni nel caso  di  attività  interforze oppure  ai Capi di  stato  maggiore  di  Forza  armata  o  al  Comandante generale dell’Arma dei carabinieri affinché siano esercitate unicamente tramite i comandi operativi inter forze o di singola  Forza armata;

e) all’articolo 27, il comma I è sostituito dal seguente:

Il Capo di stato maggiore della difesa. per l’esercizio delle sue attribuzioni dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento.

d) dopo l’ articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis. Configurazione della carica di Vice Comandante per le operazioni – l. li Vice Comandante per le operazioni:
è comandante del Comando operativo di  vertice  interforze, di  cui  all’ articolo  29  ed  è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro della  difesa sentito  il Capo di stato  maggiore  della difesa,  tra gli  ufficiali  con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente  effettivo; dipende dal Capo di stato maggiore della difesa e lo supporta nell’ esercizio delle sue funzioni di comando operativo delle operazioni e delle esercitazioni interforze e multinazionali; esercita, su delega del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni relative all’ impiego delle Forze armate in operazioni nonché in esercitazioni inter forze e multi nazionali, avvalendosi dei Comandi operativi delle Forze armate;

e) l’ articolo 28 è sostituito dal seguente:

Art. 28. Comitato di vertice delle Forze armate – I . (I Comitato di vertice delle  Forze armate  è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa,  che  lo  presiede, e  ne  fanno  parte i Capi di stato maggiore di  Forza  armata,  il  Comandante  generale  dell’Arma  dei  carabinieri,  il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la  logistica,  il Segretario  generale della difesa ed il Vice Comandante per le operazioni.

Le determinazioni conseguentemente adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitata mente ai compiti militari dell’Arma, per  il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  e  responsabile  per  la  logistica,   per   il Segretario  generale della difesa nonché per il Vice Comandante per le operazioni.

Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento.

All’ articolo 29:

I) il comma 1 è sostituito dal seguente:
Il Comando  operativo  di  vertice   interforze,  posto  alle   dirette   dipendenze  del  Capo  di  Stato maggiore della difesa e  retto  dal  Vice  Comandante  per  le  operazioni, svolge  funzioni  di pianificazione e di  direzione  delle  operazioni  nonché  delle  esercitazioni  interforze  e  multinazionali.  Per l’esercizio  di  tali funzioni si avvale  dei  Comandi operativi delle Forze armate.

2) il comma I-bis è abrogato;

All’ artico lo 88, comma I :

le parole ‘ terrestri ,  navali  e aeree”  sono soppresse;

dopo le parole “vie di comunicazione marittime e aeree” sono inserite le seguenti: ‘, dello spazio nonché alla difesa cibernetica per gli aspetti di  propria competenza”;

h} all’ articolo 102,  dopo il comma  I, è inserito il seguente:

I -bis). il Comando delle forze operative  terrestri e  comando  operativo  Esercito  esercita  le  funzioni di comando e controllo connesse con le esercitazioni terrestri di interesse della forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.

i}  all’ artico lo  112, dopo il comma  I, è inserito il seguente:

“1 -bis).  H  Comando  in  capo  della  Squadra  navale  esercita  le  funzioni  di  comando  e  controllo connesse con le esercitazioni  navali  di  interesse  della  forza  armata  e  con  le  esercitazioni  cd operazioni eventualmente delegate.

I) all’ articolo 143, il comma I è sostituito dal seguente:

” l. TI Comando della squadra aerea esercita le funzioni di comando e controllo  connesse con  le  esercitazioni aeree d’interesse della Forza armata e con le esercitazioni ed operazioni eventualmente delegate.

m) all’ articolo 164:
I ) al comma l, lettera e), la parola “operativo” è soppressa;

2) al comma 5, dopo le parole ” il Segretariato generale della difesa” sono inserite le seguenti: “e la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.

Art. 3

Direttore nazionale degli armamenti e responsabile  per la logistica

Al fine di assicurare l’unitarietà nell’ esercizio della funzione di supporto logistico alle forze, esclusa la logistica di aderenza riferita a ciascuna Forza armata, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 , n. 66, e successive modificazioni , sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo l’ articolo 31, è inserita la seguente sezione: Sezione Il-bis – Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica , organi e strutture dipendenti.’

– nella Sezione II-bis, come inserita dalla lettera a) del presente comma, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 31 – bis. Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica. – l. li Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica: è scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militar e con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili delle giuri s dizioni superiori, gli avvocati dello Stato della [V classe di stipendio, i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, i professori ordinari nei settori scientifico-disciplinari del diritto  costituzionale del diritto  pubblico,  del  diritto internazionale, del diritto dell’economia e dell’economia aziendale, nonché  fra  esterni all’amministrazione in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti di onorabilità e di professionalità indicati nel regolamento; è nominato, ai sensi dell’artico lo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 mar.lo 2001, n. 165, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

e) dipende direttamente dal Ministro della difesa, per le attribuzioni riguardanti l’attuazione delle politiche industriali della difesa della sicurezza e dell’aerospazio, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato d’ interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.

Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza per impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

Art. 31-ter.  Attribuzioni del  Direttore nazionale degli armamenti e responsabile  per la logistica.

Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica:
– risponde al Ministro dell’attuazione delle direttive in materia di politica industriale d’interesse della Difesa;
– predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all’area industriale, pubblica e privata. di interesse della Difesa;
– predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia cli sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa da sottoposte all’approvazione del Ministro;
– è responsabile, nel    quadro    della    pianificazione    generale    dello strumento militare , dell’organizzazione  e del  funzionamento  dell’area tecnico -industriale  della Difesa;
– è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo,  produzione  e  approvvigionamento dei  mezzi e dei sistemi d’arma;
– è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità;

Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico- scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Art. 31-quater. Organi e strutture di supporto del Direttore nazionale  degli armamenti  e responsabile della logistica. – l. Dal Direttore nazionale degli armamenti  e  responsabile  per  la logistica  per  l’esercizio  delle sue attribuzioni dipendono:

  • il Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano,  della  Marina militare o dell’Aeronautica militar e con il grado di  generale  di  corpo  d’armata  o  corrispondente in  servizio  permanente,  qualora  il  Direttore  nazionale  degli  arma menti  e responsabile per la logistica sia civile, oppure scelto tra  i  magistrati  ordinari  amministrativi  e  contabili delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato della IV classe di stipendio , i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, i professori ordinari nei  settori scientifico-disciplinari  del diritto costituzionale, del  diritto  pubblico ,  del  diritto  internazionale ,  del  diritto  dell’economia  e dell’economia  aziendale,  nonché   fra   esterni   all’amministrazione   in   possesso   della   cittadinanza italiana e dei requisiti di onorabilità e di professionalità  indicati  nel  regolamento,  qualora  il Direttore nazionale degli armamenti  e responsabile  per la logistica  sia militare;
    il Comandante logistico della difesa, scelto tra gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, appartenenti a Forza annata diversa da quella del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
  • la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
  • l’ Ispettorato generale della sanità;Art. 31-quinquies. Attività della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e relative strutture. – l. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori:
  • attuazione delle direttive del Ministro  in materia di  politica  industriale   e tecnologica;
  • ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica;e) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma;d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operatiLa Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in:
    – la Direzione nazionale degli armamenti,  che è retta dal  Vice direttore  nazionale  degli  armamenti e assicura l’ acquisizione unitaria di mezzi e sistemi  d’ arma,  l ‘ innovazione tecnologica,  la ricerca e lo sviluppo e  le attività riguardanti  l’ attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa;
    – il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l’alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento inefficienza, trasporti, infrastrutture commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative.
    Per lo svolgi mento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.
    All’articolo 44, comma l, le parole ” Presso il Segretariato generale della Difesa”, sono sostituite  dalle seguenti: ” Presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.

All’ articolo 47:
al comma  l ),  la lettera  b) è sostituita  dalla seguente:
b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica

2) il comma 3 è sostituito  dal  seguente:

3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica sono disciplinati nel regolamento.
e) all’articolo 54, comma 2, lettera e:). il numero 3) è sostituito dal seguente: ”3 ) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;” ;
J) all’artico lo 57, comma 4, lettera e), il numero 3) è sostituito dal seguente: ” 3) il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;” ;
all’articolo l05, il comma l è sostituito  dal seguente:
‘ l. Fermo quanto previsto dall’articolo 31-ter,  comma  I ,  lettera ./),  l ‘ organizzazione  logistica dell’ Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell’Esercito italiano, posto  alle  dirette dipendenze del  Capo di stato   maggiore dell’Esercito.”;
all’articolo l l3 , il comma I è  sostituito  dal seguente:
‘ l. Fermo quanto previsto dall’articolo 31-ter , comma l , lettera./), l’organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando  logistico  della  Marina  militare,  posto alle  dirette dipendenze del  Capo  di  stato    maggiore  della  Marina,  e  ai  Reparti  dello  Stato  maggiore  della  Marina  titolari delle  componenti specialistiche  di  Forza armata.”;
all’ articolo 145, il comma l è sostituito dal seguente:
·I. Fermo quanto previsto da l!’ artico lo 3 l -t er, comma I, lette ra.f), il Co mando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di sta to maggiore dell’ Aero nautica militare, costituisce i l vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della  Forza armata.”;
All’ articolo  282, comma 3,  la lettera a) è sostituita  dalla seguente:

‘ a) Capo di stato maggiore della difesa, Capo  di  stato  maggiore  di  Forza  armata,  incluso  il Comandante  generale dell’Arma  dei  carabinieri.  Direttore  nazionale  degli  armamenti e  responsabile per la logistica;
agli artico li 306, comma 4, 307, comma I O, alinea e  lettere  a)  e  b),  324,  comma  I   e 357, comma  I ,   le  parole  ”del  Segretariato   generale”  sono  sostituite  dalle  seguenti :  della  Direzione  nazionale degli armamenti e della  logistica ” ;
all’artico lo 909 , comma 2. la lettera e:) è sostituita dalla seguente:
‘ e) il Diretto nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
all’articolo I   comma   3,  le  parole  ” Segretario  generale  del  Ministero   della  difesa sono sostituite dalle seguenti: ” Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica :
all’ artico lo I 378, comma I:

I )  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

‘ e) al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per  la  logistica   se militare.  nei  confronti del personale  militare dipendente dell’arca  tecnico – industriale  o  al sostituto  di  cui  all’ artico  lo 31-bis, comma 2;”
2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“e-bis) al direttore militare più elevato in grado  di  cui all’articolo  40, comma 2, per il -personale  militare   dipendente   dall’area  tecnico-amministrativa.”;

all’articolo 1380 , comma 3, la lettera d) è sostituita  dalla seguente:

” d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile  per la  logistica, Direttore generale, Capo di Gabinetto,  nonché gli ufficiali  in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica  o del Segretario generale; ” ;

all’articolo 2190, comma 2, le parole “dal Segretariato generale”  sono  sostituite dalle  seguenti:
‘dalla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica”.

Art. 4

Segretario generale della difesa

Al fine di rimodulare l’ ambito  delle funzioni  tecnico-amministrative  in  coerenza  con  il  nuovo  assetto delle funzioni  strategico- militari  e  di  supporto  alle  forze,  nell’ ottica  del  conseguimento  di una maggio re efficacia dell’azione amministrativa , al  codice  dell’ordinamento  militare  di  cui  al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni :

a) l’ articolo 40 è sostituito dal seguente:

‘ 40. Configurazione della carica di Segretario generale della difesa. – 1. Il Segretario generale della difesa:

a) è scelto fra i magistrati  ordinari  amministrativi  e  contabili  delle  giurisdizioni superiori, gli avvocati dello   Stato   della   [V   classe  di  stipendio, i   dirigenti  generali   delle    pubbliche amministrazioni, nonché  fra  i  professori  ordinari  nei  settori  scientifico  –  disciplinari  del   diritto costituzionale  e  del  diritto pubblico;

h) è nomina to, a i sensi dell’artico lo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 , su proposta del Ministro  della  difesa, sentito  il  Capo di  stato  maggiore della difesa;

e) dipende direttamente dal Ministro  della  difesa  e  acquisisce  dal  Capo  di  stato  maggio re  della difesa  le  esigenze  dell’area  tecnico-operativa ed  in particolare  gli  indirizzi in  tema  di  contenzioso sull’impiego del personale.
il Segretario  generale  della  difesa,  in  caso  di  assenza,  impedimento o  vacanza  della  carica, è sostituito dal direttore militare da lui dipendente più elevato  in grado.

b) l’ articolo 41 è sostituito dal seguente :
Art. 41. Attribuzioni del Segretario generale della difesa – I . Il Segretario generale della difesa:
è responsabile ,   nel   quadro    della    pianificazione    generale    dello    strumento    militare, dell’organizzazione e  del  funzionamento  dell’area  tecnico – amministrativa  della Difesa   e,   in  particolare , assicura:

I) il coordinamento dell’azione amministrativa;
la gestione  del  contenzioso  della  Difesa  e  l ‘attività  di   consulenza   giuridica ,  fatte  salve   le attribuzioni degli  uffici di diretta collaborazione;
la gestione delle  risorse  umane,  fatte salve  le co mpetenze  in materia di  impiego;
4 ) il coordinamento delle attività inerenti alle onoranze ai caduti;
può delegare competenze nell’ area tecnico-amministrativa a un funzionario civile  della  Difesa oppure a un  dirigente  proveniente  dal settore  privato.  assunto  con  contratto  a  tempo  e nominato ai sensi dell’articolo I 9 del decreto  legislativo 30 marzo  200  I. n. 165, previa designazione del Segretario  generale  medesimo.”
Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario  generale  della  difesa  sono  disciplinate  nel regolamento. ” ;
c) l’ articolo 42 è sostituito dal del seguente:
Art. 42. Organi di supporto del Segretario generale della difesa – I. !I Segretario generale della difesa per l’esercizio delle proprie attribuzioni:
ha alle sue dipendenze le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento;
dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento .” ;
dopo l’articolo 42, la ‘Sezione lI-Segretariato generale della difesa ” è soppressa ed è inserito il seguente capo: ·’Capo IV-bis – Registro  nazionale delle  imprese”;
l’articolo 43  è abrogato;
j) all’ articolo 18, comma I ,  le  parole  ”del Ministro della difesa” sono sostituite dalle seguenti: del Segretario generale della difesa, il quale ne riferisce al Ministro della difesa”.
Art. 5

Comando per la formazione interforze e polo per l’alta formazione e la ricerca

Al fine di conseguire l’ obiettivo di una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, connotata da una direzione unitaria che ne permetta lo sviluppo  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza ed economicità, al decreto legislativo 15 ma rzo 2010 , n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:
dopo l’ art ico lo 29,  è inserito il seguente:
‘Art. 29-bis. Comando della formazione interforze . il Comando della formazione interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di direzione unitaria della formazione della  difesa e comando  della  formazione  interforze e della ricerca.
Le attività relative al Comando della formazione interforze sono svolte dal Centro alti studi della Dife
li Comandante della formazione interforze assume anche l’incarico di  presidente del Centro alti studi della ”
all’articolo 214, comma l , dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e-bis) g li istituti di  alta  formazione degli ufficiali delle  Forze armate;”;

e) al lib ro primo, titolo VI, capo Il[, la rubrica della Sezione II ” Istituti militari  di  istruzione superiore  per  ufficiali”  è  sostituita  dalla  seguente:  ‘istituti  di   formazione  superiore  e  di   alta formazione per ufficiali” ;
d) l’articolo 224 è sostituito dal   seguente:
Art. 224. Istituti di formazione superiore – l. La formazione superiore degli ufficiali è  affidata  ai seguenti  istituti:

a) Scuola di applicazione e istituto di studi militari dell’Esercito italiano
h) Istituto di studi militari marittimi;
e) Istituto di scienze militari aeronautiche;
Scuola ufficiali carabinieri.”;
dopo l’ articolo 224 è in se rito il seguente :
Art. 224-bis. Istituti di alta .formazione e polo per  l’alta .formazione  e  la  ricerca  –  I.  L’alta formazione degli  ufficiali  è affidata  ai seguenti  istituti:
a) Istituto a lt i studi della difesa;
h) Istituto superiore di stato maggiore interforze.
Gli istituti, di cui al comma I, e il Centro militare di  studi strategici  costituiscono  il polo per l’alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa.”.
Art..6

Ispettorato generale della sanità militare

Al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un’ ottica di ottimizzazione dell’ esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice dell’ ordinamento milita re di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 188 è sostituito dal seguente:
Art. 188. Organi centrali – Sono organi centrali della sanità militare:

l’ Ispettorato generale della sanità militar e, posto alle dirette  dipendenze  del  Direttore  nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, che costituisce l’ organo di consulenza del Capo di  stato  maggiore della difesa in materia sanitaria e rappresenta il vertice sanitario interforze;
il Collegio medico-legale.
l’Ispettorato generale della sanità militare:
emana disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate;
è l’organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate;
e) è responsabile per l’ implementazione dlle norme nazionali in materia di  sanità.
Nell’ambito della struttura ordinativa dell’Ispettorato generale della sanità militare posso no esse re istituite una o più commissioni  mediche  di  secondo    Ciascuna  commissione  è  presieduta  dall’ Ispettore  Generale della sanità  militare , ovvero da un ufficia le superiore suo  delegato.
Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, di  cui almeno uno della stessa Forza Armata  di  appartenenza  dell’ interessato ,  nominati  dall’Ispettore Generale   della  Sanità   Militare;   detti  membri   sono  scelti   fra   gli   ufficia li  in   se rv1z10  presso  l’ Ispettorato genera le della sanità militar e o presso altre strutture sanitarie
La Commissione medica di  secondo grado  esamina  le  istanze  o  i   ricorsi  presentati   dagli interessa ti av verso i  giudizi  di  prima  istanza  espressi dagli  organi  sanitari  di  Forza  armata -diversi dalle commissioni  mediche di cui  all’articolo  l     i  giudizi della commissione  sono definitivi.” ;
b) all’articolo 9 I:
l) al comma I:
I.I )  alla lettera  a), le  parole  “all’articolo   187” sono  sostituite  dalle  seguenti: “all’articolo  188 , comma 2″;

1.2) alla  lettera  b},  le  parole  ”svolti  dagli  enti  sanitari”   sono  sostituite  dalle  seguenti:  ·’d  i  sanità operativa di competenza degli enti sanita ri” ;

al comma  3,  i periodi  secondo e  terzo  sono  soppressi;
i co m mi 4 e 4-bis sono abrogati;
e) all’articolo 192, comma 2, le parole ” de l Ca po di stato  maggiore  della  di fesa ‘” sono  sostituite dalle seguenti:’ ‘ del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, il quale ne assicura   il  funzionamento”;
all’articolo I 94,  comma  I ,  le  parole  ‘da llo  Stato  maggiore  della  difesa”  sono  sostituite dalle
seguenti:’ ‘dall’Ispettorato generale della sanità  militare” ;

all’articolo 195, dopo il comma  L è inserito il seguente:
‘ I – bis. L’organizzazione di tali strutture, poste alle dirette dipendenze dell’Ispettorato  generale della Sanità,  è devoluta ad apposita  regolamentazione emanata dal Capo di stato maggiore della difesa, il quale assicura la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio.”.
Art. 7

Revisione delle commissioni per [ ‘avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale

Al fine di razionalizzare, in senso riduttivo e nell’ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze, l’assetto delle commissioni che esprimono i giudizi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze annate con grado dirigenziale, rimodulandone altresì la competenza, al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 165, comma 3:
l) le parole “vice presidente della commissione di vertice” sono sostituite dalle seguenti: ·’vice presidente della commissione unica interforze”;
2) le parole ·’delle commissioni di vertice” sono sostituite dalle seguenti: ”della commissione”;

all’articolo 1034, comma I:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) la Commissione unica interforze nei riguardi degli ufficiali aventi grado da generale di brigata a generale di divisione e gradi corrispondenti;”;

2) alla lettera b), le parole ‘·generale di brigata”‘ sono sostituite dalla seguente: ·’colonnello”;

e) all’articolo 1035, comma l, le parole “Le Commissioni di vertice» sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione unica interforze”;
d) l’articolo I036 è sostituito dal seguente:
”Art. 1036. Commissione unica interjòrze. – I. La Commissione unica interforze, di cui fanno parte ufficiali che rivestono grado non inferiore a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti, è così composta:

a) per l’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare:
l) Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
Capodistato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando, vice presidente;
Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, se militare;
Sottocapo di stato maggiore della difesa;
Vice comandante per le operazioni;
Comandante della formazione interforze;
Sottocapo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di vertice dell’organizzazione operativa della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di vertice dell’organizzazione logistica della Forza armata a cui appartiene il valutando;
Comandante di  vertice  dell’organizzazione  formaliva  della  For.r.a  annata  a  cui  appartiene  il valutando;
il generale di corpo d’annata, o grado corrispondente, più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, appartenente alla Forza armata del valutando, se nessuno dei membri di cui ai numeri I), 3), 4), 5) e 6) appartiene a tale Forza armata;
per l’Arma dei carabinieri:
Capo di stato maggiore della difesa, presidente;
Comandante generale dcli’ Arma dei carabinieri, vice presidente;
Sottocapo di stato maggiore della difesa;
4)  i generali di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri.

Se alcuno dei membri di cui al comma I, lettera a), numeri 7), 8), 9) e IO), riveste un grado inferiore a generale di corpo d’armata, o grado corrispondente, è designato, in qualità di membro della Commissione, un numero pari di generali di corpo d’armata, o grado corrispondente, appartenenti alla Forza armata del valutando, nell’ ordine dal più anziano nel grado o, a parità di anzianità di grado, più anziano di età, esclusi gli ufficiali già compresi tra i membri di cui    ai numeri
2) 3), 4), 5), 6) e l l).

In caso di assenza o di impedimento del Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  assume  la presidenza della Commissione unica interforze il Capo di stato maggiore della Forza armata a cui appartiene  il  valutando  ovvero  il Comandante  generale Sono consultati dalla Commissione unica interforze:
il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica , se  civile , ovvero   per    l’ Arma dei carabinieri anche se militare, e il Segretario generale della difesa, allorché la valutazione riguardi ufficiali in servizio presso uffici od organi  da essi  dipendenti;
l’ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, con  maggiore  anzianità  nel  grado appartenente  ai  ruoli   del   servizio   permanente,   rispettivamente,   dell’Arma   dei   trasporti   e   dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario  e  del  Corpo  di  commissariato  dell’Esercito italiano, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo ,  del  Corpo  di commissariato  militare  marittimo  e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  della  Marina  militare,  delle  Armi del!’ Aeronautica militare, del  Corpo  del  genio  aeronautico,  e) l’articolo 1041 è sostituito dal seguente:
‘ Art. I 041. Altri membri delle Commissioni superiori di avanzamento. – I. Il Sottocapo di stato maggiore della difesa nonché il direttore militare di cui all’articolo 40, comma 2, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza annata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti.
Sono consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento di Forza armata:
il Sottocapo di stato maggiore della difesa, se di Forza armata diversa, quando il valutando presta servizio presso gli organi interforze dell’area tecnico-operativa;
il diretto re militare  di  cui  all’ artico lo   40,  comma   2,   se   di   Forza  armata   diversa,  quando   il valutando   presta  servizio  presso  gli organi dell’area centrale  tecnico-amministrativa.”   ;
}) all’articolo  1061, comma  5, dopo  le parole ” previo parere  favorevole’ ‘  sono  inserite le segue nt i:  ·’, a  seconda  del  grado  rivestito  dall’ ufficiale,  della  Commissione  unica  interforze  ovvero”;

all’articolo I 064   , dopo il comma  3, sono inseriti  i   seguenti:
”3-bis. Per  l’ approvazione  degli  elenchi  e  delle  graduatorie,  nonché  per  il  corretto  esercizio  della facoltà  di  esclusione  di  cui  al  comma   I ,  il  Ministro  può  avvalersi  di  una commissione  consultiva  per il controllo di legittimità degli atti  e  del  procedimento.  La  commissione  riferisce  al  Ministro  in ordine  agli  accertamenti  svolti  entro  trenta  giorni   deco1Tenti   dalla   data   di   conferimento dell’incarico.

3-ter.  La  commissione  di   cui  al  comma  3-bis  è  costituita   da  tre  membri   individuati   ai   sensi

dell’articolo 984-bi s.”;

all’articolo I 069, il comma 2 è sostituito dal  seguente:
–2.  Sulla proposta    corredata dei   pareri delle autorità   gerarchiche, decide   il   Ministro sentita la

Commissione unica interforze, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o gradi corrispondenti. la Commissione superiore di avanzamento.  se si tratta  di  ufficiale  con  il  grado di tenente colonnello o colonnello o gradi corrispondenti. ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale con altro grado.”.

CAPO II

Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e   in materia di personale del Ministero della difesa, per la riorganizzazione del sistema della formazione, nonché in materia di semplificazione normativa dell’ordinamento  militare.

Art. 8

Delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate

Al fine di ridefinire,  secondo criteri  di  efficacia,  efficienza ed economicità,  la  catena di  comando e  controllo  per  ciascuna  delle  funzioni  strategiche  della  Difesa,  nonché  di   realizzare   un’ effettiva integrazione inter forze e una  marcata  standardizzazione  organizzativa  e  d’impiego  delle  Forze armate nella prospettiva di  elevarne  i  livelli  di  capacità ad  operare  in  contesti  multinazionali complessi anche  ad elevata intensità ,  il Governo è delegato  ad  adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  uno  o  più  decreti  legislativi  nel  rispetto  dei  seguenti principi  e criteri direttivi:
prevede re, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare , di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze  e  di  supporto  alle  medesime, misure  di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:
1) la   direzione   unitaria ,   salvaguardando   le   specificità   di   ogni  Forza   armata   anche attraverso l’ istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell’organizzazione;
2)  la  riduzione  dei livelli  gerarchici   e   l’ unificazione   delle   competenze   eliminando   ogni duplicazione, prevedendo una marcata  standardizzazione  organizzativa  degli  stati  maggiori  e accorpando le unità e le strutture che svolgo no le medesime funzioni;

prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell’ambito  della  funzione  di direzione strategico-militare, al Capo  di  stato  maggio re  della  difesa, quale organo  tecnico- militare di vertice,  nella  pianificazione  operativa e  nell’impiego   delle  forze  in operazioni, anche  nei casi in cui sia necessaria ina sola forza armata cui è necessaria una sola  forza armata armata componente ricorrendo all’istituto della delega; assicurando il  principio  dell’unicità

e) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggio re delle forze armate e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell’Arma, sulla base delle direttive del Capo di  stato maggiore della difesa, nella generazione  e  nell’approntamento delle  forze  terrestri   navali  e  aerospaziali,  anche  incentivando   iniziative  e   forme  di  custodia e promozione  di  valori,  specificità  e  professionalità  e  regolandone  il  ruolo  di  consulenza  a   livello strategico – milita re nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;

prevedere misure organizzati ve e ordinative  volte  a consentire,  nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l’ effettiva integrazione in senso interforze delle  capacità operative delle Forze armate, attraverso l’eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali,  la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile,  dei  livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;

prevedere le  misure  necessarie ad  e le vare   i  livelli  di   integrazione  delle  capacità   operative nazionali con quelle  delle  forze delle organizzazioni internazionali di  riferimento, e  della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l’allestimento di  forze specializzate  e  integrabili  nei dispositivi multinazionali, nonché  potenziando  le  capacità  di  prevenzione  dei  conflitti rafforzamento delle  istituzioni, stabilizzazione post conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza.

prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità , proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;

prevedere ulteriori misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo ‘livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del oro  del  personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione  delle  informazioni  sulle  attività  istituzionali della  Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali    e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;

prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l’accorpamento, l’integrazione e l’unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto  logistico­  territoriale;
prevedere misure di revisione dell’assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri

Art. 9

Delega per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale militare e civile del Ministero  della difesa

Al fine di rimodulare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il modello professionale delle Forze armate, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare e civile del Ministero della difesa, il Governo è  delegato  ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri  direttivi:

prevedere una rimodulazione del modello professionale, di cui all’articolo 798-bis del codice dell’ordinamento militare, da conseguire entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 244, che, ferma restando l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall’articolo 798 del codice dell’ ordinamento militare, comporti una composizione deHe Forze armate caratterizzata da un’ampia base operativa, un significativo contingente di quadri intermedi e una dirigenza relativamente contenuta;

coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del codice dell’ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di adeguamento degli  organici;

e) prevedere l’abbassamento dell’età massima per la partecipazione ai concorsi  per  l’ accesso  al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, non complessivamente superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l’ accesso alle misure di reinserimento  lavorative  minime,  e  un’eventuale  seconda   e   ultima   rafferma,   anch’essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;

d) prevedere che l’accesso ai ruoli complementari e di supporto degli ufficiali avvenga per  un  periodo di ferma prefissata, con successiva selezione entro aliquote annualmente determinate del personale destinato alla prosecuzione del  rapporto;
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più -decreti legislativi  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere che, nell’esercizio della direzione unitaria della formazione e del  comando  unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le .peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari  percorsi  di crescita tecniço-professionale;

prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l’affidamento della formazione tecnico­ professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza  armata;

prevedere l’unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo – addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;
prevedere l’adozione di un sistema unitario di formazione permanente , adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che  siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli standard internazionali, nell’ ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare,  necessaria  per  operare con efficacia ed efficienza all’interno di sistemi integrati multinazionali , anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell’Unione europea;

prevedere specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della  Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze   armate;

percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e  tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle  attrezzature;

agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all’estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;

ampliare l’offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;

prevedere l’accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze  da  acquisire,  in  un’ottica  di  valorizzazione  e  pieno  impiego  delle  professionalità  possedute  e  in  previsione  di  una  elevata  integrazione  organizzativa   delle attività  di  formazione;

prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari  e  tecnici  specialistici,  tesi  ad  acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all’impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità  di lavoro e di carriera,  nonché misure  intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative.

Art. 11

Procedimento comune per l’esercizio delle deleghe e delega in materia di semplificazione normativa

I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e I O, sono adottati, ne l rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi ivi stabiliti,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  della  difesa,   di   concerto   con   i   Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere che, nell’esercizio della direzione unitaria della formazione e del  comando  unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari  percorsi  di crescita tecnico-professionale;

prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l’affidamento della formazione tecnico­ professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;

prevedere l’unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo – addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;

prevedere l’adozione di un sistema unitario di formazione permanente , adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che  siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli standard internazionali, nell’ ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare,  necessaria  per  operare con efficacia ed efficienza all’interno di sistemi integrati multinazionali , anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell’Unione  Europea;

prevedere:

specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze  armate;

percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle  attrezzature;

agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all’estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;

ampliare l’offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza  o cooperazione;

prevedere l’ accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze  da  acquisire,  in  un’ottica  di  valorizzazione  e  pieno  impiego  delle  professionalità  possedute  e  in  previsione  di  una  elevata  integrazione  organizzativa   delle attività  di  formazione;

prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari  e  tecnici  specialistici,  tesi  ad  acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all’impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità  di lavoro e di carriera,  nonché misure  intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative.

Art. 11

Procedimento comune per l’esercizio delle deleghe e delega in materia di semplificazione normativa

I decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e I O, sono adottati, ne l rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi ivi stabiliti,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  della  difesa,   di   concerto   con   i   Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione dell’economia  e delle  finanze,  nonché con  i Ministri  interessa ti, previa  intesa  in sede di conferenza unificata,  di  cui  all’artico lo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto   1 9 9 7,   n.  281,  e  successive modificazioni, per le  mate rie di competenza, sentiti  il Consiglio centrale di  rappresentanza  militare e le organizzazioni  sindaca li,  e  sono  trasmessi  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti so no adotta ti anche in  mancanza  del  parere. Qualora il termine per  l’espressione del parere  parlamentare  scada  nei trenta giorni  che precedono  la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l’ adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma I , il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive agli stessi decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi l e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dalla presente legge e sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell’ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,    66,  ai  sensi  dell’articolo  2267,  comma 2,  del medesimo codice, ovvero  tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.

In conformità all’artico lo 17, comma 2, della legge 3 I dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai comm i l e  2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano  compensazione  al proprio  interno,  i medesimi decreti  legislativi sono  emanati  solo  contestualmente  o  successivamente  all’entrata  in  vigore  dei  provvedimenti legislativi che stanziano le oc correnti risorse finanziarie . In questo caso, il termine per l ‘adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.
Le risorse derivanti da eventuali minori esigenze di  spesa  conseguenti  all’adozione  dei decreti legislativi di cui ai co mmi l e 2 sono destinate prevalentemente al finanziamento delle misure intese ad agevola re il reinserimento nel mondo del la voro del personale militare di cui all’artico lo 9, comma I , lettera n).

Entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più regola menti ai sensi dell’articolo 17, co mm a 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per ridefinire in riduzione le disposizioni normative di rango primario, attraverso   l’ individuazione,  nell’ ambito  della  disciplina  delle   materie  e  dei  settori  di cui l’ ordinamento  militare  si  compone,   dei  principi  generali,  delle  disposizioni  relative  a  materie coperte da riserva di  legge ,  anche relativa, e delle  altre disposizioni delle quali è  necessario il  mantenimento all’ interno del codice dell’ordinamento militare per garantirne  la  coerenza  logica, giuridica e   sistematica,  con  conseguente  delegificazione  e   inclusione   nel testo  unico  delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento mili tare di cui a l decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l O, n. 90, di quelle aventi natura e finalità  attuative  ovvero  di  mero dettaglio.