MASSONERIA: il giudice civile sospende la nomina a Gran Maestro del GOI di Seminario
Colpo di scena molto significativo nella telenovela dell’elezione del nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia: come previsto da molti osservatori, il giudice civile del Tribunale di Roma, Maurizio Manzi, ha sospeso l’efficacia della nomina di Antonio Seminario e degli altri componenti del “governo massonico” dopo le contrastate votazioni dell’aprile scorso.
Si dovrà ora attendere in “giudizio di merito” della vicenda, ma già da ora è evidente il caos in cui precipitano i “fratelli” (si fa per dire) di Villa del Vascello che -attraverso un’interpretazione giudicata del tutto arbitraria- avevano capovolto il responso della prima votazione sul successore di Stefano Bisi e che aveva visto vincitore della competizione, sia pure per pochi voti, Leo Turoni.
Per saperne di più, basta rileggere le varie Sassate messe on line in questi mesi.
Ecco qui sotto, il contenuto dell’ordinanza.
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella procedura annotata al R.G. n°34800-1 per l’anno 2024, adottata in riserva alla udienza del 30/09/24,vertente
TRA
Celona Francesco, nato a Messina il 16 giugno 1954, ivi residente in Via Mamertini n° 17, c.f: CLNFNC54H16F158M, Costa Eugenio, nato a Messina il 27 aprile 1975, ivi residente in Via Faranda n°4, c.f.: CSTGNE75D27F158O, Arena Natale, nato a Messina il 04 gennaio 1967, ivi residente in Viale Principe Umberto n° 79D, c.f: RNANTL67A04F158R, De Lorenzo Gaetano, nato a Messina il 25 novembre 1967, ivi residente in Via Strada Statale 113 Dir. Km 14.230 s.n.c., c.f.: DLRGTN67S25F158H, Celona Natale, nato a Messina il 05 dicembre 1955,ivi residente in Via Mamertini is. 106, c.f: CLNNTL55T05F158S, Marcianò Ernesto, nato a Messina il 09 settembre 1986, ivi residente in Via Salita Contino, Cpl Messina 2, Lotto F, Pal 19, c.f.: MRCRST86P09F158K, Marcianò Pasquale, nato a Messina il 23 marzo 1953, ivi residente in Viale Italia Palazzo Primavera Scala B, c.f: MRCPQL53C23F158B, Ruggeri Pietro, nato a Messina il 06 novembre 1974, ivi residente in Via Elio Vittorini n°48, c.f.: RGGPTR74S06F158W, Savoja Michelangelo, nato a Messina il 13 aprile 1960, ivi residente in Salita Petrazza n°34- Frazione Montesanto, c.f: PPLFNC60D13F158E, Papale Francesco, nato a Messina il 13 aprile 1960, ivi residente in Salita Petrazza n°34, Frazione Montesanto, c.f.: PPLFNC60D13F158E, Gattuso Fabrizio, nato a Messina il 14 ottobre 1965, ivi residente in Via S. Jachiddu n°88, c.f.: GTTFRZ65R14F158X, Tomasello Francesco, nato a Messina il 27 febbraio 1948, ivi residente in Via Antonio Pracanica n°2, c.f.: TMSFNC48B27F158A, La Scala Gaspare, nato a Messina il 17 maggio 1962, ivi residente in Via Archimede n°103, c.f.: LSCGPR62E17F158W, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico n° 107, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Borrè, dal quale sono rappresentati e difesi giuste procure alle liti versate in atti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 1784414600 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
RICORRENTI
E
Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani( P.I. 03936001001), in persona del suo leale rappresentante pro-tempore, Gran Maestro Antonio Seminario, con sede in Roma, Via San Pancrazio n°8, Villa II Vascello, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano n°91, presso lo studio Legale D’Ottavio, difeso dall’Avv. Fabio Federico e dall’Avv. Raffaele D’Ottavio giusta procura alle liti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/45684823 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] e al numero di fax: 0965/5810360 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
RESISTENTE
OGGETTO:PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 23 C.C.
All’udienza del 30 settembre 2024 compariva per i ricorrenti l’Avv. Lorenzo Borrè il quale si riportava al ricorso ed insisteva per la sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate.
Gli Avvocati D’Ottavio e Federico per la parte resistente si riportavano alla memoria ed insistevano nel rigetto della istanza cautelare.
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Fatto e diritto
Con ricorso cautelare ex art. 23 3° comma c.c. e 669 quater c.p.c. notificato al Grande Oriente d’Italia -Palazzo Giustiniani- i Sigg.ri Francesco Celona, Eugenio Costa, Natale Arena, Gaetano De Lorenzo, Natale Celona, Ernesto Marcianò, Pasquale Marcianò, Pietro Ruggeri, Michelangelo Savoja, Francesco Papale, Fabrizio Gattuso, Francesco Tomasello e Gaspare La Scala chiedevano disporsi la sospensione dell’efficacia dei seguenti provvedimenti:
- delibera del 10 marzo 2024 della Commissione Elettorale Nazionale( breviter denominata E.N.) costituita in seno al Grande Oriente d’Italia ex art. 114 Regolamento dell’Ordine, statuente sui criteri per l’annullamento delle schede votate nonché sulla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, in relazione alle elezioni a Gran Maestro del G.O.I. del 03 marzo 2024, indicanti come candidato vittorioso e Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029 Antonio Seminario;
- atto di proclamazione ex 115 Reg. Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro effettuato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi in data 06 aprile 2024;
- decreto n°01/2024 AS ex 115 Reg. Ordine del Gran Maestro Antonio Seminario di insediamento dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta eletti per il quinquennio 2024-2029 e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/09 aprile 2024;
premesso che i ricorrenti prospettavano che:
essi istanti, con ricorso ex artt. 23 c.c. e 281 decies c.p.c., iscritto in data 26/08/2024 al n°34800/2024 r.g., avevano impugnato le delibere e gli atti associativi del Grande Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani- sopra specificati chiedendo al Tribunale di Roma l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in accoglimento dei motivi esposti in ricorso, previa, comunque, sospensione ex art. 23 3° comma c.c. dell’efficacia delle delibere e degli atti impugnati in accoglimento della depositata istanza ex art. 669 quater c.p.c.: A) accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, annullare e comunque dichiarare l’invalidità e/o inefficacia delle delibere adottate dalla C.E.N. statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029; B) dichiarare nulli o, comunque, annullare l’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani dal 6/9 aprile 2024;
- C) per l’ulteriore effetto accertare e dichiarare che la lista n°1 di Leo Taroni è da considerarsi vincitrice della competizione elettorale con conseguente nomina di Leo Taroni quale Gran Maestro Eletto per il quinquennio 2024-2029, in ragione dei voti di preferenza correttamente attribuiti; con condanna del soccombente al pagamento delle spese vive, compensi ed oneri di legge oltre spese generali al 15%”;
a sostegno del ricorso essi esponenti avevano prospettato di essere tutti Maestri Liberi Muratori, associati al Grande Oriente d’Italia, ente configurabile quale associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., il cui ordinamento interno era regolato da uno statuto che si componeva di tre sezioni: 1) gli Antichi Doveri, contenenti i principi storicamente attestati dell’associazione massonica risalenti al 1723; 2) la “ Costituzione dell’Ordine” contenente le regole di vertice del G.O.I.; 3) il “Regolamento dell’Ordine” contenente la disciplina attuativa e di dettaglio della Costituzione;
essi ricorrenti avevano, altresì, esposto che la base associativa del G.O.I. era rappresentata, ai sensi dell’art. 6 della Costituzione G.O.I., dai Liberi Muratori, che si distinguevano per anzianità all’interno della associazione stessa in Apprendisti, Compagni d’Arte e Maestri ( art. 10 Cost. G.O.I.), mentre il Gran Maestro rappresentava il vertice amministrativo del G.O.I. e governava la relativa associazione con il sostegno della Giunta, che lo stesso Gran Maestro definiva fra i Liberi Muratori di sua fiducia al momento della presentazione della sua candidatura( art. 110 1° comma Regolamento G.O.I.) e provvedeva poi ad insediare la Giunta dei Gran Dignitari ed il Gran Segretario successivamente alla proclamazione della sua elezione da parte del Gran Maestro uscente;
la carica di Gran Maestro, che assolveva alla funzione di legale rappresentante pro-tempore della associazione Grande Oriente d’Italia ( art. 29 Cost. G.O.I.) e del suo vertice esecutivo ( art. 32 Cost. G.O.I.) era infatti elettiva, durava cinque anni( art. 30 3° comma Cost. G.O.I.) ed alla sua elezione partecipavano tutti i Maestri del G.O.I.( art. 30 2° comma Cost. G.O.I.);
le elezioni si svolgevano con le modalità indicate dal Regolamento dell’Ordine ( art. 108 e segg. Cost. G.O.I.), mediante effettuazione del voto presso sezioni elettorali decentrate;
il voto avveniva per “ lista bloccata”, cioè il voto al candidato Gran Maestro automaticamente era attribuito anche alla Giunta da questi proposta( art. 108 Regolamento);
all’esito delle elezioni la C.E.N., organo costituito all’interno della associazione G.O.I. ( art. 109 Regolamento) ” convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce, procede entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolve eventuali contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro”( art. 114 Regolamento);
ai sensi dell’art. 115 del Regolamento “ durante la Gran Loggia( successiva) il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne. Il Gran Maestro eletto insedia ( quindi) i Grandi Dignitari eletti e ne riceve la promessa solenne”;
le elezioni del Gran Maestro e della Giunta del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029, oggetto di contesa, erano state indette con il Decreto n°451/SB emesso in data 20 settembre 2023;
si erano presentati alle predette elezioni tre candidati: Leo Taroni( Lista 1), Antonio Seminario ( Lista 2) e Pasquale La Pesa( Lista 3), come risultante dal Decreto 469/SB emesso in data 07 dicembre 2023;
le elezioni si erano svolte in data 03 marzo 2024 ed essi istanti avevano partecipato al voto esprimendo la loro preferenza per Leo Taroni e la sua lista;
sulla base dello spoglio delle schede effettuato dalle sezioni elettorali territoriali, come risultanti dal verbale della C.E.N., la lista del candidato Leo Taroni era quella che aveva ottenuto più voti ( e, pertanto, il Taroni avrebbe dovuto essere proclamato nuovo Gran Maestro ex art. 115 Reg. Ordine), provvedendo poi ad insediare la propria Giunta secondo i seguenti risultati:
Leo Taroni( Lista 1): voti 6482;
Antonio Seminario( Lista 2); voti 6467; Pasquale La Pesa( Lista 3): voti 696;
inopinatamente, invece, la C.E.N., con voto assunto a maggioranza dei suoi componenti ( 8 contro 7), aveva illegittimamente deliberato di considerare nulle le schede cui non era stato rimosso il talloncino antifrode, con la conseguenza che l’ulteriore conteggio effettuato in base a tale delibera aveva ribaltato l’esito in favore del candidato Antonio Seminario con il seguente risultato:
Leo Taroni( Lista 1): voti 6343;
Antonio Seminario( Lista 2): voti 6369; Pasquale La Pesa( Lista 3): voti 688;
nello specifico il ribaltamento dei risultati era avvenuto in forza dell’annullamento da parte della C.E.N. di 245 schede di voto, depositate nell’urna senza la preventiva rimozione dalle schede stesse del tagliando antifrode( nello specifico erano state annullate 139 schede con voto a favore di Leo Taroni, 98 schede con voto a favore Antonio Seminario e 8 schede con voto a favore di Pasquale La Pesa);
senza tale illegittimo annullamento la vittoria sarebbe stata attribuita al candidato Taroni;
essi istanti avevano, pertanto, evidenziato che la decisione della C.E.N. di considerare non validi i voti delle schede, dalle quali non era stato rimosso il talloncino antifrode, era illegittima ( anche perché viziata da eccesso di potere) e meritava di essere annullata così come la conseguente determinazione attributiva dei voti alle singole liste e, conseguentemente, dovevano essere annullati l’atto di proclamazione ex art. 115 Reg. Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro, effettuato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi in data 06 aprile 2024, nonché il decreto n°01/2024 AS di insediamento dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta, eletti per il quinquennio 2024-2029, e del Grande Segretario nella persona di Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024;
nello specifico essi esponenti avevano evidenziato che la delibera della C.E.N. di considerare non validi i voti delle schede, da cui non era stato rimosso il talloncino antifrode, così come la conseguente determinazione attributiva dei voti alle singole liste ( con mancato computo dei voti espressi sulle schede, da cui non era stato rimosso il talloncino) erano illegittime per violazione di legge e, comunque, per eccesso di potere in quanto non rientrava nei poteri della C.E.N. determinare, in assenza di specifiche previsioni statutarie o regolamentari, nuovi criteri e/o nuove fattispecie comportanti l’annullamento delle schede votate;
la C.E.N. non aveva invero la potestà di introdurre nuove norme disciplinanti ulteriori casi di nullità delle schede votate oltre a quelli previsti dal regolamento elettorale ed aveva pertanto violato il principio generale “ nulla poena sine lege” con delibera viziata da eccesso di potere annullando schede che non risultavano viziate dalle fattispecie indicate nel regolamento elettorale ( né dalla normativa nazionale etero-integrativa);
lo scopo del tagliando era quello di garantire che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto fosse la stessa che gli era stata assegnata al suo arrivo evitando così brogli di vario genere e, soprattutto, il fenomeno della c.d. “ scheda ballerina”, consistente nella pratica di sostituzione della scheda consegnata al seggio con una precedentemente compilata;
in ragione di ciò appariva evidente che le cause di annullamento del voto erano circoscritte alle sole ipotesi in cui la scheda consegnata dall’elettore dopo l’esercizio del diritto di voto fosse sprovvista del tagliandino o il tagliandino fosse stato staccato dall’elettore stesso o, infine, il numero del tagliandino della scheda non corrispondesse con la matrice in possesso del seggio ( non potendo schede siffatte essere inserite nell’urna);
al contrario la mera omissione della rimozione del tagliandino della scheda al momento dell’inserimento nell’urna non rappresentava una causa di nullità della scheda stessa posto che detta rimozione, in ogni caso, era un incombente dell’ufficio elettorale e non dell’elettore;
si evidenziava che nessuna disposizione del G.O.I.( tanto della Costituzione che del Regolamento) prevedeva che il talloncino rimosso fosse elemento essenziale della scheda elettorale e/o per la validità del voto espresso;
nel “ Riepilogo degli adempimenti elettorali”, trasmesso agli Uffici Elettorali della Gran Segreteria, l’unico elemento di nullità delle schede era così espresso: “ il Presidente della Sezione o il Segretario dovranno firmare o siglare le schede. I voti espressi su schede non vidimate saranno considerati nulli”;
quanto agli altri casi di nullità il suddetto Riepilogo dispone che “ è stabilito, a pena di nullità,
che le votazioni siano effettuate esclusivamente nei locali della Casa Massonica..”;
a parte ciò il richiamato Regolamento non prevedeva alcuna altra ipotesi di nullità del voto né tanto meno disponeva alcunchè relativamente al tagliando “ antifrode”, alla presenza dello stesso nella scheda, alla sorte dei tagliandi staccati;
stante la necessaria previsione tassativa di una causa di nullità, in carenza di esplicite disposizioni, la nullità delle schede depositate nell’urna, senza aver precedentemente separato il “ tagliandino”, non poteva essere dichiarata in ragione della disciplina dell’associazione G.O.I.;
anche la normativa nazionale in materia elettorale considerava validamente espresso il voto contenuto nella scheda elettorale inserita nell’urna senza la rimozione del tagliando antifrode ( non essendo peraltro possibile nel sistema elettivo del Gran Maestro del G.O.I. l’identificazione del votante a seguito del mancato distacco del tagliando antifrode);
essi ricorrenti avevano pertanto evidenziato che, computando anche i voti dichiarati arbitrariamente nulli dalla C.E.N., la vittoria delle elezioni sarebbe stata ascritta alla Lista 1 di Leo Taroni atteso che questa lista aveva ottenuto 6466 voti, la Lista 2 facente capo ad Antonio Seminario 6458 voti e la Lista 3 facente capo a Pasquale La Pesa 696 voti;
l’unica competenza della C.E.N. era quella di procedere entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolvere eventuali contestazioni, determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro;
le contestazioni, che avrebbero dovuto essere decise dalla C.E.N. erano, dunque, soltanto quelle sollevate nel verbale redatto all’esito delle elezioni dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale ex art. 113 2° comma Regolamento e risolte, se del caso, dall’U.E.C. in via meramente provvisoria; l’annullamento dei voti espressi in schede riportanti ancora il tagliando antifrode in relazione alle schede provenienti dalla Regione Lombardia avrebbe dovuto considerarsi, anche sotto tale profilo, contrario allo statuto dell’associazione G.O.I. ed alle sue pratiche di adempimento del medesimo e, quindi, infondato, illegittimo e viziato da eccesso di potere;
essi esponenti avevano poi evidenziato che gli atti di proclamazione ex art. 115 Reg. Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro, uscente Stefano Bisi, in data 06 aprile 2024 ed il decreto n°01/2024 AS ex art. 115 Reg. Ordine del Gran Maestro Antonio Seminario di insediamento dei Grandi Dignitari indicati in epigrafe erano illegittimi;
sussistevano gravi motivi per sospendere l’efficacia delle delibere impugnate atteso che prevaleva sulla esigenza di protrazione dell’attività associativa il profilo dell’osservanza della volontà del corpo elettorale;
tanto esposto formulavano le seguenti conclusioni: “ voglia, in accoglimento di quanto esposto in ricorso, sospendere ex art. 23 3° comma c.c. e 669 octies c.p.c. l’efficacia:
- A) delle delibere adottate dalla CEN statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del O.I. per il quinquennio 2024-2029;
- B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.
Si costituiva il Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani e, con memoria di risposta, eccepiva la inammissibilità/ improcedibilità della invocazione attorea essendo in fase di conclusione il procedimento domestico di verifica, controllo ed eventuale modifica ai sensi dell’art. 209 ter e segg. del Regolamento G.O.I.; era stata, peraltro, omessa la impugnazione dell’atto di insediamento dei Grandi Dignitari avvenuto nel corso della Gran Loggia ad opera del nuovo Gran Maestro che ne aveva raccolto la promessa solenne ;
in punto di fumus boni iuris deduceva quanto segue:
- quanto al primo motivo di censura, inerente la regola associativa che prevedeva il distacco del tagliandino antifrode, e sui connessi principi a tutela della libertà di voto: anche nelle ultime elezioni associative era stata diramata una circolare nella quale, in punto di modalità di voto, era prescritto espressamente: “ al Fratello elettore sarà consegnata la scheda, dalla quale sarà stato staccato il tagliando nel quale è apposto il numero progressivo, onde evitare che gli scrutatori possano identificare il voto espresso”; il tagliando, per l’effetto, avrebbe dovuto essere staccato dalla scheda in quanto all’associato doveva essere garantito il diritto alla libertà del voto segreto, ossia il diritto acchè nessuno potesse in alcun modo riconoscere il suo voto; la E.N. non aveva introdotto nuove regole di votazione e/o nuovi criteri di valutazione del voto ma aveva correttamente risolto le contestazioni nel rispetto delle regole previste dalle fonti associative, ossia dal regolamento e dalla circolare elettorale, che si ispiravano e conformavano ai principi generali del diritto;
- quanto al secondo motivo di censura: inesistenza di un uso negoziale e di una prassi di validazione delle schede recanti il talloncino di riconoscimento: al contrario di quanto ex adverso professato nella elezione del 2019 la lista era stata unica e in quella del 2014 nessuna scheda recante il talloncino di riconoscimento era stata validata;
- quanto al terzo motivo di censura: sulle contestazioni di Abruzzo, Sicilia e Lombardia e sul potere della E.N. di risolvere le predette contestazioni: non era veridico asserire che la C.E.N. non avrebbe potuto verificare il contenuto delle contestazioni riferibili alla Regione Lombardia anche se l’ufficio circoscrizionale della predetta Regione non aveva provvisoriamente dichiarato invalida alcuna scheda; ed infatti la C.E.N. avrebbe potuto verificare con pienezza di poteri i casi controversi( anche al fine di garantire la parità di trattamento).
In tema di periculum in mora difettavano i gravi motivi ex art. 23 3° comma c.c. per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare atteso che l’appannaggio del Gran Maestro avrebbe potuto essere restituito ove, nel giudizio di merito, fosse stata annullata la delibera di proclamazione degli eletti.
All’udienza del 30 settembre 2024 veniva adottata la riserva del provvedimento con concessione di termine sino al 10 ottobre 2024 per il deposito di documenti e per la redazione di note difensive e sino al 17 ottobre 2024 per la eventuale formulazione di note in replica.
A scioglimento della richiamata riserva, presa visione delle evidenze versate in atti e delle note difensive redatte dai procuratori delle parti, osserva il decidente:
- in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda per dedotta pendenza di un procedimento endo-associativo di impugnazione delle determinazioni della E.N. di cui agli artt. 209 ter e segg. del Regolamento del G.O.I.; ed invero assume la parte resistente che il suddetto rimedio endo-associativo risulti esperibile con le seguenti modalità: “ avverso i risultati delle elezioni proclamati dagli organi a questo deputati dalle norme costituzionali e regolamentari è ammesso ricorso da parte dei Fratelli che siano stati candidati o che abbiano riportati voti quando non sia prevista la presentazione della candidatura”.
- Con maggior vigore argomentativo la difesa dei ricorrenti rammenta che l’art. 669 quater p.c. dispone che- per la proposizione della istanza cautelare di sospensione- la competenza funzionale sia del Giudice dinanzi al quale pende il procedimento di merito essendo, per l’effetto, di univoca percezione il rilievo che il giudice naturale della controversia – tanto in ambito cautelare quanto in sede di merito- sia da individuare nell’intestato ufficio.
- Giova peraltro osservare che l’instaurazione del richiamato rimedio endo-associativo ( attivabile meramente dai candidati alla competizione elettorale ai sensi dell’art. 209 ter del Regolamento del O.I.) non costituisce condizione di procedibilità della domanda vertendosi nel novero di iniziativa stragiudiziale di natura facoltativa.
- Ne consegue che, ove le odierne parti in causa avessero intesi conformarsi al pronunciamento in sede di autodichia, avrebbe potuto ritenersi cessata la materia del contendere; il che non è occorso nel caso in contesa avendo i ricorrenti prospettato di non aver partecipato alla predetta procedura; peraltro, essendo alla data di adozione della presente decisione decorsi oltre sei mesi senza l’emissione di alcun pronunciamento, si ha motivo di dubitare della efficacia del rimedio
- Deve pertanto opinarsi che la iniziativa interna sia liberamente esperibile, ma tanto non costituisce requisito di procedibilità della domanda in sede
- Deve, sempre in via preliminare, respingersi la deduzione di inammissibilità della istanza cautelare sull’ erroneo assunto( pagg. 8 e 9 della memoria di risposta) che “ le parti attrici hanno omesso di impugnare l’atto di insediamento dei Grandi Dignitari avvenuto nel corso della Gran Loggia ad opera del nuovo Gran Maestro che ne ha ricevuto la promessa solenne, atti raccolti nel processo verbale di detta assemblea”.
- Valga al fine di contrastare il tenore della proposta eccezione declinare il contenuto expressis verbis delle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito; “ piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e in accoglimento dei motivi esposti in ricorso, previa comunque sospensione ex art. 23 3° comma c.c., dell’efficacia delle delibere e degli atti impugnati in accoglimento della depositanda istanza ex art. 669 quater c.p.c.; A) omissis..; B) dichiarare nulli o comunque annullare…omissis…nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario, e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.
- Del pari, al fine di palesare l’infondatezza della richiamata censura, giova richiamare quanto rassegnato nella presente sede: “ voglia il Tribunale adito, in accoglimento di quanto esposto in ricorso, sospendere, ex 23 3° comma c.c. e 669 octies c.p.c. l’efficacia: A) delle delibere adottate dalla C.E.N. statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/09 aprile 2024”;
- quanto al profilo del fumus boni iuris mette conto considerare:
- fruendo del principio della ragione più liquida appare utile evidenziare che la Commissione Elettorale Nazionale del O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai singoli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull’intero territorio nazionale.
- Orbene nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla E.N. del G.O.I..
- Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell’ufficio circoscrizionale
- Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che:
- in difetto di espressa contestazione dell’ufficio circoscrizionale locale ( non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell’ufficio centrale;
- ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla E.N. del G.O.I. il Dott. Leo Taroni avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2) abbinata al Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694;
- ove si intendesse muovere all’esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che:
- non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive ed ordinamentali del O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo di invalidazione del voto espresso, non soccorrendo a tal fine le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa ( che, come noto, non sono fonti del diritto);
- in ogni caso l’errore consistito nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito della espressione del diritto di voto;
- deve essere privilegiato il favor voti non potendo essere rimessa alla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale( i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione al fine di condizionare la validità del voto espresso.
- In definitiva l’operato degli elettori, i quali hanno espresso liberamente il voto, non può essere fatto oggetto di censura non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di
- Quanto al concorrente requisito cautelare vale rilevare: si ravvisa la esistenza di gravi motivi al fine di privare provvisoriamente di efficacia le delibere adottate atteso che, in ragione dei plurimi profili di illegittimità prima facie delibati, deve prevalere sull’esigenza di protrazione della gestione della attività associativa il profilo valoriale della estrinsecazione della stessa in adempimento di un valido processo elettorale.
- Le spese di procedura- in osservanza del canone della soccombenza- saranno liquidate all’esito del giudizio di merito in prime cure.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, sospende ex artt. 23 3° comma c.c. e 669 octies c.p.c. l’efficacia:
A) delle delibere adottate dalla E.N. statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;
B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario, adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.
Spese di procedura da liquidarsi all’esito della definizione in prime cure del giudizio di merito.
Si comunichi.
Roma, 25 ottobre 2024.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi