MASSONERIA: il giudice civile sospende la nomina a Gran Maestro del GOI di Seminario

MASSONERIA: il giudice civile sospende la nomina a Gran Maestro del GOI di Seminario

28 ottobre 2024

Colpo di scena molto significativo nella telenovela dell’elezione del nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia: come previsto da molti osservatori, il giudice civile del Tribunale di Roma, Maurizio Manzi, ha sospeso l’efficacia della nomina di Antonio Seminario e degli altri componenti del “governo massonico” dopo le contrastate votazioni dell’aprile scorso.
Si dovrà ora attendere in “giudizio di merito” della vicenda, ma già da ora è evidente il caos in cui precipitano i “fratelli” (si fa per dire) di Villa del Vascello che -attraverso un’interpretazione giudicata del tutto arbitraria- avevano capovolto il responso della prima votazione sul successore di Stefano Bisi e che aveva visto vincitore della competizione, sia pure per pochi voti, Leo Turoni.
Per saperne di più, basta rileggere le varie Sassate messe on line in questi mesi.
Ecco qui sotto, il contenuto dell’ordinanza.

 

Tribunale civile di Roma
Sezione  Sedicesima

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella  procedura   annotata  al    R.G.  n°34800-1  per  l’anno  2024,  adottata  in  riserva  alla  udienza del 30/09/24,vertente

TRA

Celona  Francesco,  nato  a   Messina   il   16   giugno   1954,   ivi   residente   in   Via   Mamertini   n°   17, c.f: CLNFNC54H16F158M, Costa Eugenio, nato a Messina il 27 aprile 1975, ivi residente in Via Faranda n°4, c.f.: CSTGNE75D27F158O, Arena Natale, nato a Messina il 04 gennaio 1967, ivi residente in Viale Principe Umberto n° 79D, c.f: RNANTL67A04F158R, De Lorenzo Gaetano, nato a Messina il 25 novembre 1967, ivi residente in Via Strada Statale  113 Dir. Km 14.230 s.n.c., c.f.: DLRGTN67S25F158H, Celona Natale, nato a Messina il 05 dicembre 1955,ivi residente in Via Mamertini is. 106, c.f: CLNNTL55T05F158S, Marcianò Ernesto, nato a Messina il 09 settembre 1986, ivi residente in Via Salita Contino, Cpl Messina 2, Lotto F, Pal 19, c.f.: MRCRST86P09F158K, Marcianò Pasquale, nato a Messina il 23 marzo 1953, ivi residente in  Viale  Italia  Palazzo  Primavera  Scala  B,  c.f:  MRCPQL53C23F158B,  Ruggeri  Pietro,  nato  a  Messina il 06 novembre 1974, ivi residente in Via Elio Vittorini n°48, c.f.: RGGPTR74S06F158W, Savoja Michelangelo, nato  a  Messina  il   13   aprile   1960,   ivi   residente   in   Salita   Petrazza   n°34-   Frazione   Montesanto, c.f: PPLFNC60D13F158E, Papale Francesco, nato a Messina il 13 aprile 1960, ivi residente in Salita Petrazza n°34, Frazione Montesanto, c.f.: PPLFNC60D13F158E, Gattuso Fabrizio, nato a Messina il 14 ottobre 1965, ivi residente in Via S. Jachiddu n°88, c.f.: GTTFRZ65R14F158X, Tomasello Francesco, nato a Messina il 27 febbraio 1948, ivi residente in Via Antonio Pracanica n°2, c.f.: TMSFNC48B27F158A, La Scala Gaspare, nato a Messina il 17 maggio 1962, ivi residente in Via Archimede n°103, c.f.: LSCGPR62E17F158W, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico n° 107, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Borrè, dal quale sono rappresentati e difesi giuste procure alle liti versate in atti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 1784414600 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  [email protected].

RICORRENTI

E

Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani( P.I. 03936001001), in persona del suo leale rappresentante pro-tempore, Gran Maestro Antonio Seminario, con sede in Roma, Via San Pancrazio n°8, Villa II Vascello, elettivamente  domiciliato  in  Roma,  Via  Ottaviano  n°91,  presso  lo  studio  Legale  D’Ottavio,  difeso dall’Avv. Fabio Federico e dall’Avv. Raffaele D’Ottavio giusta procura alle liti, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/45684823 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]  e  al  numero  di  fax:  0965/5810360  ed  al  seguente  indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

RESISTENTE

OGGETTO:PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 23 C.C.

All’udienza del 30 settembre 2024 compariva per i ricorrenti l’Avv. Lorenzo Borrè il quale si riportava al ricorso ed insisteva per la sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate.

Gli  Avvocati  D’Ottavio  e  Federico  per  la  parte  resistente  si  riportavano  alla  memoria  ed  insistevano nel rigetto della istanza cautelare.

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Fatto e diritto

Con ricorso cautelare ex art. 23 3° comma c.c. e 669 quater c.p.c. notificato al Grande Oriente d’Italia -Palazzo Giustiniani- i Sigg.ri Francesco Celona, Eugenio Costa, Natale Arena, Gaetano De Lorenzo, Natale Celona, Ernesto Marcianò, Pasquale Marcianò, Pietro Ruggeri, Michelangelo Savoja, Francesco  Papale, Fabrizio Gattuso, Francesco Tomasello e Gaspare La Scala chiedevano disporsi la sospensione dell’efficacia dei seguenti provvedimenti:

  • delibera del 10 marzo 2024 della Commissione Elettorale Nazionale( breviter denominata E.N.) costituita in seno al Grande  Oriente  d’Italia  ex  art.  114  Regolamento  dell’Ordine,  statuente sui criteri per l’annullamento delle schede votate nonché sulla determinazione delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista, in relazione alle elezioni a Gran Maestro del G.O.I. del 03 marzo 2024, indicanti come candidato vittorioso e Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029 Antonio Seminario;
  • atto di proclamazione ex 115 Reg. Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro effettuato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi in data 06 aprile 2024;
  • decreto n°01/2024 AS ex 115 Reg. Ordine del Gran Maestro Antonio Seminario di insediamento dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone,  Raffaele  Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta eletti per il quinquennio 2024-2029 e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/09 aprile 2024;

premesso che i ricorrenti prospettavano che:

essi istanti,  con  ricorso  ex  artt.  23  c.c.  e  281  decies  c.p.c.,  iscritto  in  data  26/08/2024 al n°34800/2024 r.g., avevano impugnato le delibere e gli atti associativi del Grande Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani- sopra specificati chiedendo al Tribunale  di  Roma  l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in accoglimento  dei  motivi  esposti  in  ricorso,  previa,  comunque,  sospensione  ex  art.  23 3° comma c.c. dell’efficacia delle delibere e degli atti impugnati in accoglimento della depositata istanza ex art. 669 quater c.p.c.: A) accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, annullare e comunque  dichiarare  l’invalidità  e/o  inefficacia  delle  delibere  adottate  dalla  C.E.N.  statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta  per  l’elezione  del  Gran  Maestro  del  G.O.I. per il quinquennio 2024-2029; B) dichiarare nulli o, comunque, annullare l’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele  Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani dal 6/9 aprile 2024;

  1. C) per l’ulteriore effetto accertare e dichiarare che la lista n°1 di Leo Taroni è da considerarsi vincitrice della competizione elettorale con conseguente nomina di Leo Taroni quale Gran Maestro Eletto per il quinquennio 2024-2029, in ragione dei voti di preferenza correttamente attribuiti; con condanna del soccombente al pagamento delle spese vive, compensi ed oneri di legge oltre spese generali al 15%”;

a sostegno del ricorso essi esponenti avevano prospettato di essere tutti Maestri Liberi Muratori, associati al Grande  Oriente  d’Italia,  ente  configurabile  quale  associazione  non  riconosciuta ex art. 36 c.c., il cui ordinamento interno era regolato da uno statuto che si componeva di tre sezioni: 1) gli Antichi Doveri, contenenti i principi storicamente attestati dell’associazione massonica risalenti al 1723;  2)  la  “  Costituzione  dell’Ordine”  contenente  le  regole  di  vertice del G.O.I.; 3) il “Regolamento dell’Ordine” contenente  la  disciplina  attuativa  e  di  dettaglio della Costituzione;

essi ricorrenti avevano, altresì, esposto che la base associativa del G.O.I. era rappresentata, ai sensi dell’art. 6 della Costituzione G.O.I., dai Liberi Muratori, che si distinguevano per anzianità all’interno della associazione stessa in Apprendisti, Compagni d’Arte e Maestri ( art. 10 Cost. G.O.I.), mentre il Gran Maestro rappresentava il vertice amministrativo del G.O.I. e governava la relativa associazione con il sostegno della Giunta, che lo stesso Gran Maestro definiva fra i Liberi Muratori di sua fiducia al momento della presentazione della sua candidatura( art. 110 1° comma Regolamento G.O.I.) e provvedeva poi ad insediare la Giunta dei Gran Dignitari ed il Gran Segretario successivamente alla proclamazione della sua elezione da parte del Gran Maestro uscente;

la carica di Gran Maestro, che assolveva  alla  funzione  di  legale  rappresentante  pro-tempore della  associazione  Grande  Oriente  d’Italia  (  art.  29    Cost.  G.O.I.)  e  del  suo  vertice  esecutivo ( art. 32 Cost. G.O.I.) era infatti elettiva, durava cinque anni( art. 30 3° comma Cost. G.O.I.) ed alla sua elezione partecipavano tutti i Maestri del G.O.I.( art. 30 2° comma Cost. G.O.I.);

le elezioni si svolgevano con le modalità indicate dal Regolamento dell’Ordine ( art. 108 e segg. Cost. G.O.I.), mediante effettuazione del voto presso sezioni elettorali decentrate;

il voto avveniva per “ lista bloccata”, cioè il voto al candidato Gran Maestro automaticamente era attribuito anche alla Giunta da questi proposta( art. 108 Regolamento);

all’esito delle elezioni la C.E.N., organo costituito all’interno della associazione G.O.I. ( art. 109 Regolamento) ” convocata dal Gran Maestro in carica o da chi lo sostituisce, procede entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolve eventuali contestazioni, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redige apposito verbale e lo comunica immediatamente al Gran Maestro”( art. 114 Regolamento);

ai sensi dell’art. 115 del Regolamento “ durante la Gran Loggia( successiva) il Gran Maestro uscente dà lettura del verbale, proclama ufficialmente la elezione del nuovo Gran Maestro e ne riceve la promessa solenne. Il Gran Maestro eletto insedia ( quindi) i Grandi Dignitari eletti e ne riceve la promessa solenne”;

le elezioni  del  Gran Maestro  e  della  Giunta  del  G.O.I.  per  il  quinquennio  2024-2029,  oggetto di contesa, erano state indette con il Decreto n°451/SB emesso in data 20 settembre 2023;

si erano presentati alle predette elezioni tre candidati: Leo Taroni( Lista 1), Antonio Seminario (  Lista   2)   e   Pasquale   La   Pesa(   Lista   3),   come   risultante   dal   Decreto   469/SB   emesso in data 07 dicembre 2023;

le elezioni si erano svolte in data  03 marzo 2024 ed essi istanti avevano partecipato al voto esprimendo la loro preferenza per Leo Taroni e la sua lista;

sulla base dello spoglio delle schede effettuato dalle sezioni elettorali territoriali, come risultanti dal verbale della C.E.N., la lista del candidato Leo Taroni era quella che aveva ottenuto più voti ( e, pertanto, il Taroni avrebbe dovuto  essere  proclamato  nuovo  Gran  Maestro  ex  art.  115 Reg. Ordine), provvedendo poi ad insediare la propria Giunta secondo i seguenti risultati:

Leo Taroni( Lista 1): voti 6482;

Antonio Seminario( Lista 2); voti 6467; Pasquale La Pesa( Lista 3): voti 696;

inopinatamente,   invece,  la   C.E.N.,   con   voto   assunto   a   maggioranza   dei   suoi   componenti ( 8 contro 7), aveva illegittimamente deliberato di considerare nulle le schede cui non era stato rimosso il talloncino antifrode, con la conseguenza che l’ulteriore conteggio effettuato in base a tale delibera aveva ribaltato l’esito in favore del candidato Antonio Seminario con il seguente risultato:

Leo Taroni( Lista 1): voti 6343;

Antonio Seminario( Lista 2): voti 6369; Pasquale La Pesa( Lista 3): voti 688;

nello specifico il ribaltamento dei risultati era  avvenuto  in  forza  dell’annullamento  da  parte della C.E.N. di 245 schede di voto, depositate nell’urna senza la preventiva rimozione dalle schede stesse del tagliando antifrode( nello specifico erano state annullate 139 schede con voto a favore di Leo Taroni, 98 schede con voto a favore Antonio Seminario e 8 schede con voto a favore di Pasquale  La Pesa);

senza tale illegittimo annullamento la vittoria sarebbe stata attribuita al candidato Taroni;

essi istanti avevano, pertanto, evidenziato che la decisione della C.E.N. di considerare non validi i  voti  delle  schede,  dalle  quali  non  era  stato  rimosso  il  talloncino  antifrode,  era  illegittima ( anche  perché  viziata  da  eccesso  di  potere)  e  meritava  di  essere  annullata  così  come la conseguente determinazione attributiva dei voti alle singole liste e, conseguentemente, dovevano essere annullati l’atto di proclamazione ex art. 115 Reg. Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro, effettuato dal Gran Maestro uscente Stefano Bisi in data 06 aprile 2024, nonché il decreto n°01/2024 AS di insediamento dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta, eletti per il quinquennio 2024-2029,  e  del  Grande  Segretario  nella  persona  di  Emanuele  Melani del 6/9 aprile 2024;

nello specifico essi esponenti avevano evidenziato  che  la  delibera  della  C.E.N.  di  considerare non  validi  i  voti  delle  schede,   da   cui   non   era   stato   rimosso   il   talloncino   antifrode, così     come     la     conseguente     determinazione     attributiva     dei     voti     alle     singole     liste ( con mancato computo dei voti espressi sulle schede, da cui non era stato rimosso il talloncino) erano illegittime per violazione di legge e, comunque, per eccesso di potere in quanto non rientrava nei poteri della C.E.N. determinare, in assenza di specifiche previsioni statutarie o regolamentari, nuovi criteri e/o nuove fattispecie comportanti l’annullamento delle schede votate;

la C.E.N. non aveva invero la potestà di introdurre nuove norme disciplinanti ulteriori casi di nullità delle schede votate oltre a quelli previsti dal regolamento elettorale ed aveva pertanto violato il principio generale “ nulla poena sine lege” con delibera viziata da eccesso di potere annullando schede   che   non   risultavano   viziate   dalle   fattispecie   indicate   nel   regolamento   elettorale ( né dalla normativa nazionale etero-integrativa);

lo scopo del tagliando era quello di garantire che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto fosse la stessa che gli era stata assegnata al suo arrivo evitando così brogli di vario genere e, soprattutto, il fenomeno della c.d. “ scheda ballerina”, consistente nella pratica di sostituzione della scheda consegnata al seggio con una precedentemente compilata;

in ragione di ciò appariva evidente che le cause di annullamento del voto erano circoscritte alle sole ipotesi in cui la scheda consegnata dall’elettore dopo l’esercizio del diritto di voto fosse sprovvista del tagliandino o il  tagliandino  fosse  stato  staccato  dall’elettore  stesso  o,  infine,  il  numero del  tagliandino   della  scheda  non  corrispondesse  con     la  matrice  in  possesso   del  seggio ( non potendo schede siffatte essere inserite nell’urna);

al contrario la mera omissione della rimozione del tagliandino della scheda al momento dell’inserimento nell’urna non rappresentava una causa di nullità della scheda stessa posto che detta rimozione, in ogni caso, era un incombente dell’ufficio elettorale e non dell’elettore;

si evidenziava che nessuna disposizione del G.O.I.( tanto della Costituzione che del Regolamento) prevedeva  che  il  talloncino  rimosso   fosse   elemento   essenziale   della   scheda   elettorale e/o per la validità del voto espresso;

nel “ Riepilogo degli adempimenti elettorali”, trasmesso agli Uffici Elettorali della Gran Segreteria, l’unico  elemento  di  nullità  delle  schede  era  così  espresso:  “  il  Presidente  della  Sezione o il Segretario dovranno firmare o siglare le schede. I voti espressi su schede non vidimate saranno considerati nulli”;

quanto agli altri casi di nullità il suddetto Riepilogo dispone che “ è stabilito, a pena di nullità,

che le votazioni siano effettuate esclusivamente nei locali della Casa Massonica..”;

a parte ciò il richiamato Regolamento non prevedeva alcuna altra ipotesi di nullità del voto né tanto meno disponeva alcunchè relativamente al tagliando “  antifrode”,  alla  presenza  dello  stesso nella scheda, alla sorte dei tagliandi staccati;

stante la necessaria previsione tassativa di una causa di nullità, in carenza di esplicite disposizioni, la nullità delle schede depositate nell’urna, senza aver precedentemente separato il “ tagliandino”, non poteva essere dichiarata in ragione della disciplina dell’associazione G.O.I.;

anche la normativa nazionale in materia elettorale considerava validamente espresso il voto contenuto  nella  scheda  elettorale  inserita  nell’urna  senza  la  rimozione  del  tagliando  antifrode ( non essendo peraltro possibile nel sistema elettivo del Gran Maestro del G.O.I. l’identificazione del votante a seguito del mancato distacco del tagliando antifrode);

essi ricorrenti avevano pertanto evidenziato che, computando anche i voti dichiarati arbitrariamente nulli dalla C.E.N., la vittoria delle elezioni sarebbe stata ascritta alla Lista 1 di Leo Taroni atteso che questa lista aveva ottenuto 6466 voti, la Lista 2 facente capo ad Antonio Seminario 6458 voti e la Lista 3 facente capo a Pasquale La Pesa 696 voti;

l’unica competenza della C.E.N. era quella di procedere entro sette giorni all’apertura delle buste pervenute, risolvere eventuali contestazioni, determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro;

le contestazioni, che avrebbero dovuto essere decise dalla C.E.N. erano, dunque, soltanto quelle sollevate nel verbale redatto all’esito delle elezioni dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale ex art. 113 2° comma Regolamento e risolte, se del caso, dall’U.E.C. in via meramente provvisoria; l’annullamento  dei  voti  espressi  in schede  riportanti  ancora  il  tagliando  antifrode  in  relazione alle schede provenienti dalla Regione Lombardia avrebbe dovuto considerarsi, anche sotto tale profilo, contrario allo statuto  dell’associazione  G.O.I.  ed  alle  sue  pratiche  di  adempimento del medesimo e, quindi, infondato, illegittimo e viziato da eccesso di potere;

essi esponenti  avevano  poi  evidenziato  che  gli  atti  di  proclamazione  ex  art.  115  Reg.  Ordine di Antonio Seminario quale nuovo Gran Maestro, uscente Stefano Bisi, in data 06 aprile 2024 ed il decreto n°01/2024 AS ex art. 115 Reg. Ordine del Gran Maestro Antonio Seminario di insediamento dei Grandi Dignitari indicati in epigrafe erano illegittimi;

sussistevano gravi motivi per sospendere l’efficacia delle delibere impugnate atteso che prevaleva sulla  esigenza  di  protrazione  dell’attività  associativa  il  profilo  dell’osservanza  della  volontà del corpo elettorale;

tanto esposto formulavano le seguenti conclusioni: “ voglia, in accoglimento di quanto esposto in    ricorso,    sospendere    ex    art.    23    3°    comma    c.c.    e    669    octies    c.p.c.    l’efficacia:

  1. A) delle delibere adottate dalla CEN statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione     del     Gran     Maestro     del     O.I.     per     il     quinquennio     2024-2029;
  2. B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.

Si costituiva il Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani e, con memoria di risposta, eccepiva la  inammissibilità/  improcedibilità  della  invocazione  attorea  essendo  in  fase  di  conclusione il procedimento domestico di verifica, controllo ed eventuale modifica ai sensi dell’art. 209 ter e  segg.   del   Regolamento   G.O.I.;   era   stata,   peraltro,   omessa   la   impugnazione   dell’atto di insediamento dei Grandi Dignitari avvenuto nel corso della Gran Loggia ad opera del nuovo Gran Maestro che ne aveva raccolto la promessa solenne ;

in punto di fumus boni iuris deduceva quanto segue:

  1. quanto al primo motivo di censura, inerente la regola associativa che prevedeva il distacco del tagliandino antifrode, e sui connessi principi a tutela della libertà di voto: anche nelle ultime elezioni associative era stata diramata una circolare nella quale, in punto di modalità di voto, era prescritto espressamente: “ al Fratello elettore sarà consegnata la scheda, dalla quale sarà stato staccato  il  tagliando  nel   quale   è   apposto   il   numero   progressivo,   onde   evitare che gli scrutatori possano identificare il voto espresso”; il tagliando, per l’effetto,  avrebbe dovuto essere staccato dalla scheda in quanto all’associato doveva essere garantito il diritto alla libertà del voto segreto, ossia il diritto acchè nessuno potesse in alcun modo riconoscere il suo  voto;  la  E.N.  non  aveva  introdotto  nuove  regole  di  votazione  e/o  nuovi  criteri di valutazione del voto ma aveva correttamente risolto le contestazioni nel rispetto delle regole previste  dalle  fonti  associative,  ossia   dal   regolamento   e   dalla   circolare   elettorale, che si ispiravano e conformavano ai principi generali del diritto;
  2. quanto al  secondo  motivo  di  censura:   inesistenza  di  un  uso  negoziale  e  di  una  prassi di validazione delle  schede  recanti  il  talloncino  di  riconoscimento:  al  contrario  di  quanto ex adverso professato nella elezione del 2019 la lista era stata unica e in quella del 2014 nessuna scheda recante il talloncino di riconoscimento era stata validata;
  3. quanto al terzo motivo di censura: sulle contestazioni di Abruzzo, Sicilia e Lombardia e sul potere della E.N. di risolvere le predette contestazioni: non era veridico asserire che la C.E.N. non avrebbe potuto verificare il contenuto delle contestazioni riferibili alla Regione Lombardia anche se l’ufficio circoscrizionale della predetta Regione non aveva provvisoriamente dichiarato invalida alcuna scheda; ed infatti la C.E.N. avrebbe potuto verificare con pienezza di poteri i casi controversi( anche al fine di garantire la parità di trattamento).

In  tema  di  periculum  in  mora  difettavano   i   gravi  motivi   ex   art.  23   3°   comma   c.c. per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare atteso che l’appannaggio del Gran Maestro avrebbe potuto essere restituito ove, nel giudizio di merito, fosse stata annullata la delibera di proclamazione degli eletti.

All’udienza  del  30  settembre  2024   veniva   adottata   la   riserva   del   provvedimento con concessione di termine sino  al  10  ottobre  2024  per  il  deposito  di  documenti  e per la redazione di note difensive e sino al 17 ottobre 2024 per la  eventuale formulazione di note in replica.

A scioglimento della richiamata riserva, presa visione delle evidenze versate in atti e delle note difensive redatte dai procuratori delle parti, osserva il decidente:

  • in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di  inammissibilità/improcedibilità della   domanda    per    dedotta    pendenza    di    un    procedimento    endo-associativo di impugnazione delle determinazioni  della  E.N.  di  cui  agli  artt.  209  ter  e  segg. del Regolamento del G.O.I.; ed invero assume la parte resistente che il suddetto rimedio endo-associativo risulti esperibile con le seguenti modalità: “ avverso i risultati delle elezioni proclamati dagli organi a questo deputati dalle norme costituzionali e regolamentari   è   ammesso   ricorso   da   parte   dei   Fratelli   che   siano   stati   candidati o che abbiano riportati voti quando non sia prevista la presentazione della candidatura”.
  • Con  maggior   vigore   argomentativo   la   difesa   dei    ricorrenti    rammenta    che l’art.  669     quater  p.c.  dispone  che-  per  la  proposizione  della  istanza  cautelare di  sospensione-  la  competenza  funzionale  sia  del  Giudice  dinanzi  al  quale   pende il  procedimento  di  merito  essendo,   per   l’effetto,   di   univoca   percezione   il   rilievo che il giudice naturale della controversia – tanto in ambito cautelare quanto in sede di merito- sia da individuare nell’intestato ufficio.
  • Giova peraltro  osservare  che  l’instaurazione    del  richiamato  rimedio  endo-associativo ( attivabile meramente dai candidati alla competizione elettorale ai sensi dell’art. 209 ter del Regolamento del O.I.) non costituisce condizione di procedibilità della domanda vertendosi nel novero di iniziativa stragiudiziale di natura facoltativa.
  • Ne consegue   che,   ove   le   odierne   parti   in   causa   avessero   intesi   conformarsi al pronunciamento in sede  di  autodichia,  avrebbe  potuto  ritenersi  cessata  la  materia del contendere; il che non è occorso nel caso in contesa avendo i ricorrenti prospettato di non aver partecipato alla predetta procedura; peraltro, essendo alla data di adozione della presente decisione decorsi oltre sei mesi senza l’emissione di alcun pronunciamento, si ha motivo di dubitare della efficacia del rimedio
  • Deve pertanto opinarsi che la iniziativa interna sia liberamente esperibile, ma tanto non costituisce requisito di procedibilità della domanda in sede
  • Deve, sempre in via preliminare, respingersi la deduzione di inammissibilità della istanza cautelare sull’  erroneo  assunto(    pagg.   8   e   9   della   memoria   di   risposta) che “ le parti attrici hanno omesso di impugnare l’atto di insediamento dei Grandi Dignitari avvenuto nel corso della Gran Loggia ad opera del nuovo Gran Maestro che ne ha ricevuto la promessa solenne, atti raccolti nel processo verbale di detta assemblea”.
  • Valga al fine di contrastare il tenore della proposta eccezione declinare il contenuto expressis verbis delle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito; “ piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e in accoglimento dei motivi esposti in ricorso, previa comunque sospensione ex art. 23 3° comma c.c., dell’efficacia delle delibere e degli atti impugnati in accoglimento della depositanda istanza ex art. 669 quater c.p.c.; A) omissis..; B) dichiarare nulli o comunque annullare…omissis…nonché il decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario, e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/9 aprile 2024”.
  • Del pari, al fine di palesare l’infondatezza della richiamata censura, giova richiamare quanto rassegnato nella presente sede: “ voglia il Tribunale adito, in accoglimento di quanto esposto in ricorso, sospendere, ex 23 3° comma c.c. e 669 octies c.p.c. l’efficacia: A) delle delibere adottate dalla C.E.N. statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco Vignoni ed Andrea Mazzotta e del Gran Segretario Emanuele Melani del 6/09 aprile 2024”;
  • quanto al profilo del fumus boni iuris mette conto considerare:
  • fruendo del principio della ragione più liquida appare utile evidenziare che la Commissione Elettorale Nazionale del O.I., in ragione delle regole strutturali di cui si è dotata, assume la funzione di dare risoluzione alle contestazioni in ambito elettorale verificatesi dinanzi ai singoli uffici circoscrizionali regionali dislocati sull’intero territorio nazionale.
  • Orbene nel caso di cui è controversia è emerso che sono state contestate dinanzi agli uffici circoscrizionali locali le 28 schede recanti il talloncino antifrode con riferimento alle Regioni Abruzzo/ Molise e sono state per lo stesso motivo contestate le 77 schede inerenti la Sicilia; in entrambi i casi le predette schede sono state annullate dalla E.N. del G.O.I..
  • Del pari le 137 schede recanti il talloncino antifrode riferibili alla Regione Lombardia sono state annullate pur non essendo state fatte oggetto di censura ad opera dell’ufficio circoscrizionale
  • Non vale addurre a fondamento della decisione adottata la necessità di garantire la parità di trattamento essendo di univoca percezione il rilievo che:
  • in  difetto      di             espressa      contestazione      dell’ufficio      circoscrizionale      locale ( non rilevando la circostanza che la quaestio iuris sia stata ivi fatta oggetto di esame) non è ammesso il sindacato dell’ufficio centrale;
  • ove le 137 schede della Regione Lombardia, ritenute valide dall’ufficio elettorale di prima istanza, non fossero state annullate dalla E.N. del  G.O.I. il  Dott. Leo Taroni  avrebbe potuto avvalersi dei 117 voti espressi in favore della propria Lista(1) a fronte dei 12 attribuibili alla Lista(2)  abbinata al   Dott. Antonio Seminario; il che avrebbe dato luogo al seguente computo di voti: Leo Taroni: voti 6433; Antonio Seminario: voti 6383; Pasquale La Pesa: voti 694;
  • ove si intendesse muovere all’esame delle ulteriori tematiche occorre osservare che:
  • non è previsto in alcuna delle  disposizioni  costitutive  ed  ordinamentali  del  O.I. che la mancata rimozione del talloncino antifrode, apposto sulla scheda elettorale, sia motivo  di  invalidazione  del  voto  espresso,  non  soccorrendo  a  tal  fine  le  indicazioni contenute  in  circolari  di  natura  interpretativa  (  che,   come   noto,  non  sono   fonti del diritto);
  • in  ogni   caso   l’errore   consistito   nell’inserire   nell’urna   la   scheda      senza   rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta  presa  in  consegna  la  scheda  all’esito  della  espressione del diritto di voto;
  • deve essere  privilegiato  il  favor   voti   non   potendo   essere   rimessa   alla   condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale circoscrizionale( i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista) ogni decisiva determinazione  al fine di condizionare la validità del voto espresso.
  • In definitiva l’operato  degli  elettori,  i  quali  hanno  espresso  liberamente  il  voto, non può essere fatto oggetto di censura non essendo rimesso agli stessi l’adempimento di rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di
  • Quanto al concorrente requisito cautelare vale rilevare: si ravvisa la esistenza di gravi motivi al fine   di   privare   provvisoriamente   di   efficacia   le   delibere   adottate   atteso   che, in ragione dei plurimi profili di illegittimità prima facie delibati, deve prevalere sull’esigenza di    protrazione    della    gestione    della    attività    associativa     il     profilo     valoriale della estrinsecazione  della stessa in adempimento  di un valido processo elettorale.
  • Le spese di procedura- in osservanza del canone della soccombenza- saranno liquidate all’esito del giudizio di merito in prime cure.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, sospende ex artt. 23 3° comma c.c. e 669 octies c.p.c. l’efficacia:

A) delle delibere adottate dalla E.N. statuenti sui criteri per l’annullamento delle schede votate e sull’attribuzione della cifra elettorale per le liste impegnate nella consultazione elettorale indetta per l’elezione del Gran Maestro del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029;

B) dell’atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro nella persona di Antonio Seminario, adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 06/04/2024 nonché del decreto di insediamento a Gran Maestro di Antonio Seminario e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone, Raffaele Sechi, Marco  Vignoni  ed  Andrea  Mazzotta  e  del  Gran   Segretario   Emanuele  Melani del 6/9 aprile 2024”.

Spese di procedura da liquidarsi all’esito della definizione in prime cure del giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma, 25 ottobre 2024.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi